Per schiamazzi notturni da movida può essere chiamato a risarcire il Comune

Quando si parla di vita notturna molto animata, definita “movida molesta”, spesso si pensa che gli infastiditi debbano semplicemente “tollerare”. Tuttavia non sono pochi i residenti che per far cessare il disturbo agiscono sia penalmente, per disturbo alla quiete pubblica, che tramite un’azione civile per ottenere un risarcimento. La giurisprudenza solitamente attribuisce una doppia responsabilità: quella del gestore del locale, per il comportamento dei clienti che violino le norme sui rumori e sulla sicurezza pubblica, e quella del Comune, per omissione o inadeguatezza dei controlli e dei provvedimenti per contenerla.
Il parametro di riferimento per i rumori è la “normale tollerabilità”, nel senso che immissioni rumorose sono inevitabili e devono essere tollerate, ma il disturbo deve rimanere sotto una soglia accettabile.
La Cassazione ha sottolineato più volte l’importanza di valutare la tollerabilità dei rumori caso per caso, considerando fattori come orario, ripetitività, necessità, ma soprattutto “tenendo conto della condizione dei luoghi e bilanciando le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”. Si tratta di prendere in considerazione “sia le circostanze specifiche sia il disturbo arrecato alla quotidianità dei residenti”.
RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
La inequivocabile giurisprudenza della Cassazione ha ripetutamente affermato che il gestore di un pubblico esercizio ha l’obbligo di impedire i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale soprattutto nelle ore notturne, in quanto spetta a lui controllare che “la frequentazione del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica”.
Il gestore del locale deve adottare in concreto tutte le cautele volte a dissuadere gli avventori dall’intrattenersi all’esterno del proprio locale facendo chiasso o altre attività rumorose. Se non si attiva con dei cartelli, con degli avvisi espliciti o prevedendo un servizio d’ordine, può essere ritenuto penalmente responsabile e chiamato a rispondere del reato previsto per il disturbo della quiete pubblica, quando ad essere importunate sono un numero indeterminato di persone (Art. 659 C.P).
RESPONSABILITÀ DEL COMUNE
Quanto alla responsabilità dell’Ente pubblico, la novità è che può essere chiamato a risarcire civilmente, al pari di un privato inadempiente. Risarcimenti consistenti che possono riguardare i danni subiti per peggioramento della vita, compromissione della salute e deprezzamento immobili. Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, nel caso venga presentata al Comune una formale istanza, sottoscritta dai residenti con la quale richiedano l’adozione di misure urgenti per limitare l’inquinamento acustico da movida molesta che arreca disturbo al riposo e alla qualità della vita degli abitanti, il Comune non può ignorare le lamentele ed è tenuto ad adottare le opportune misure per evitare o limitare il disagio durante le ore del riposo.
SENTENZA DELLA CASSAZIONE
Una sentenza importante della Cassazione la n. 14209 del 23 maggio 2023 ha chiarito che anche il Comune ha il dovere di proteggere i residenti dai danni provocati dagli avventori dei locali che fanno schiamazzi oltre che dalla movida incontrollata.
La tutela della salute e della tranquillità familiare è un diritto, che può essere fatto valere anche contro la pubblica amministrazione. Se il Comune autorizza le attività serali ma non adotta misure adeguate atte a contenere gli effetti negativi sulla qualità della vita dei residenti, è tenuto a risarcire i danni.
Nel caso deciso, due coniugi, non riuscendo più a dormire la notte a causa degli schiamazzi provenienti dai locali, hanno ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento di ben 20mila euro ciascuno per il danno non patrimoniale e 9mila euro per quello patrimoniale dovuto al deprezzamento dell’abitazione. La Corte ha precisato che il Comune “ha il dovere di adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare immissioni acustiche intollerabili, anche se provenienti da luoghi pubblici come una strada”. Il principio del dovere di non arrecare danno ad altri, vale anche per gli Enti pubblici. Se il Comune non agisce con la dovuta diligenza e prudenza nella gestione delle aree pubbliche, può essere condannato ad intervenire concretamente per ridurre i livelli di rumore, ma nel caso di inerzia anche a risarcire il danno subito dai cittadini.
RECENTE DECISIONE TRIBUNALE MILANO
I giudici hanno emesso una decisione di condanna del Comune di Milano, dando rilevanza al fatto che nonostante le numerose segnalazioni da parte di cittadini ormai esausti ed esasperati, è stato accertato in giudizio che il Comune non aveva adottato misure efficaci per contenere disturbi gravi e continuativi del riposo notturno, con conseguente peggioramento delle condizioni di salute.
Tale inerzia e passività si è rivelata decisiva ai fini della condanna al risarcimento. Nel corso del giudizio è emerso che gli abitanti del quartiere Lazzaretto-Melzo dal 2016 denunciavano all’amministrazione comunale una situazione diventata insostenibile per musica ad alto volume, urla e schiamazzi, assembramenti e frastuono continuo proveniente dalle strade e dalle aree pubbliche, che erano causa di impedimento del sonno. La mancata adozione di misure efficaci per contenere il disturbo, persuadeva diversi residenti ad un’azione comune per chiedere al Giudice un risarcimento al Comune, sul presupposto che l’articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale e indisponibile e quindi il diritto alla tranquillità all’interno delle proprie mura domestiche.
Il Tribunale di Milano, con la recentissima sentenza del 23 dicembre 2025, ha dato ragione ai cittadini esasperati stabilendo che, quando le immissioni provengono da aree pubbliche, il Comune può essere chiamato a rispondere sul piano civilistico nonostante non sia l’autore materiale dei rumori, “qualora non risultino adottate misure effettive idonee a ricondurre le immissioni entro la soglia di normale tollerabilità”. Il Tribunale ha ritenuto dimostrata la colpa omissiva e la responsabilità risarcitoria dell’amministrazione comunale che, “in quanto gestore delle strade e degli spazi pubblici, è soggetta anch’essa all’applicazione dell’art. 844 del Codice civile esattamente come un privato proprietario”. È irrilevante che l’ente non sia l’autore materiale del rumore l’obbligo di intervenire nasce dal diritto di proprietà e dalla gestione del bene pubblico.
Di conseguenza, ha condannato il Comune al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai residenti promotori della vicenda giudiziaria, “limitatamente al periodo ritenuto provato in giudizio delle immissioni acustiche intollerabili riconducibili al fenomeno della c.d. “movida” (dal 12 ottobre 2017 al 19 marzo 2022)”.










