Rete di protezione per gatti sul balcone: si può mettere senza autorizzazione?

Quando si vive ai piani alti di un condominio con gatti o altri animali domestici, la rete di protezione da balcone anticaduta è un accessorio utile, se non indispensabile, per garantire la loro sicurezza.
Sono ormai lontani i tempi in cui nei condominii cani e gatti erano poco presenti perché dovevano essere rispettati i molti regolamenti che prevedevano il divieto di detenzione di animali. Il costante aumento della presenza di animali domestici nelle case degli italiani ha indotto il legislatore a tenerne conto.
La situazione è cambiata dal 2013, da quando la legge di riforma del condominio ha modificato l’articolo 1138 del Codice Civile stabilendo che “le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”.
Da allora, quindi, nei condomini è consentito avere legalmente i cosiddetti “animali da compagnia” o “animali d’affezione” e quindi cani, gatti, conigli, uccellini; mentre gli animali selvatici rimangono invece vietati per legge.
RETE DA BALCONE
Pur essendo la rete di protezione da balcone è un accessorio utile, se non indispensabile per alcuni condomini, non sempre la sua collocazione risulta gradita ad altri comproprietari. Soprattutto a quelli che non amano gli animali e mal sopportano la presenza di cani e gatti nel condominio.Per la sempre più diffusa difficoltà nelle relazioni sociali, anche la collocazione di una rete di protezione su un balcone può dare origine ad una spirale negativa dei rapporti tra vicini di casa. Il problema si pone soprattutto per i cosiddetti balconi aggettanti che sporgono rispetto alla facciata dell’edificio dove la collocazione della rete potrebbe determinare un peggioramento estetico. Per questo, i condomini più precisi e scrupolosi si chiedono se, per poterla collocare, occorra l’autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale. La risposta è negativa; nel senso che, se il regolamento condominiale avente natura contrattuale non prevede uno specifico divieto, non è necessario chiedere l’autorizzazione all’assemblea. Vediamo perché.
PROPRIETÀ BALCONI AGGETTANTI
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in più occasioni che “i balconi aggettanti, costituendo un prolungamento della corrispondente unità immobiliare, appartengono in via esclusiva al proprietario di questa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole” (Cass. n.15913/2007; Cass. n. 6624/2012; Cass. n. 10209 del 2015; Cass. n. 637/2000).
Secondo un indirizzo giurisprudenziale che può dirsi univoco, il balcone aggettante, la terrazza o qualsiasi altra area privata esterna costituisce “il prolungamento della corrispondente unità immobiliare” quindi, tale area è di pertinenza, gestione e organizzazione esclusiva del proprietario dell’appartamento. In quanto proprietà esclusiva, qualsiasi decisione su balconi aggettanti e terrazze a livello spetta al proprietario e non deve essere sottoposta alle decisioni dell’assemblea. Tanto per saperlo: anche i frontalini dei balconi aggettanti, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, sono da considerarsi di proprietà esclusiva. Possono ritenersi beni comuni soltanto nel caso in cui “costituiscano motivo ornamentale di particolare rilievo sul prospetto architettonico dell’edificio” oppure “si inseriscano nella facciata e concorrano a costituire il decoro architettonico dell’immobile” (Cass. n. 1784/2007).
SINTESI CONCLUSIVA
In mancanza di regolamenti condominiali aventi natura contrattuale che lo vietino espressamente, è possibile collocare sul proprio balcone delle reti anticaduta, senza l’obbligo di chiedere permessi e senza dover ottenere alcuna autorizzazione dell’assemblea. L’unica accortezza è quella di collocare reti protettive che non abbiano un’estetica tale da arrecare eccessivo pregiudizio al decoro dello stabile. Il consiglio, quindi, è quello di sceglierle reti non esagerate e comunque adeguate allo scopo ed alla tipologia di struttura nella quale vengono inserite. Peraltro, è bene sottolineare che le reti di protezione necessarie per la sicurezza, vengono spesso installate proprio su richiesta dei vicini, anche tra l’una e l’altra proprietà, per evitare che gatti, cani o altri animali domestici si introducano nelle abitazioni circostanti. Sono da considerare in ogni caso accessori utili e possono servire anche a migliorare i rapporti e la qualità della vita tra vicini.
A proposito di impatto estetico negativo, che potrebbe suscitare obiezioni o contestazioni, occorre pure considerare che numerose sentenze di merito e di legittimità hanno stabilito come sia sempre lecito e consentito il mutamento estetico “che non cagioni un pregiudizio economicamente valutabile o che, pur arrecandolo, si accompagni a un’utilità la quale compensi l’alterazione architettonica che non sia di grave e appariscente entità” (sentenza n. 18334 del 25.10.2012). Una precedente sentenza individua la compromissione del decoro architettonico, che è cosa ben più grave dell’effetto estetico negativo di un bene accessorio, in una “apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio” e nella “consequenziale diminuzione del valore dell’intero edificio e, quindi, anche di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono”. (sentenza n. 16098 del 27 ottobre 2003). Qualsiasi obiezione o contestazione riguardante la compromissione del decoro per la collocazione di una rete protettiva sarebbe cavillosa, inadeguata e fuori luogo. Per completezza di informazione aggiungo che, a proposito d’impatto estetico negativo e presunta compromissione del decoro architettonico, quanto sopra esposto vale ovviamente per qualsiasi intervento modificativo dello “status quo ante”.
Non solo modifiche sulla proprietà privata, anche su “una cosa comune legittimamente modificata”; come può essere, tanto per fare un esempio, l’apertura di una porta o di una finestra sul muro comune.










