Tutte le informazioni sull’indennità di accompagnamento

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Molte persone non sanno per quali effettive difficoltà dell’invalido è possibile richiedere l’indennità di accompagnamento. Il commento della scorsa settimana ha stimolato la richiesta di maggiori informazioni sulla “condizione limitante” dell’invalido e sulla documentazione medica necessaria per non vedersi respinta la domanda e poterla ottenere. Si dà il caso di invalidi che ne avrebbero diritto e non presentano la domanda, oppure la presentano in ritardo. Ce ne sono altri che tardano perché pensano che l’indennità è dovuta e arriva automaticamente con il riconoscimento dell’invalidità al 100%.

PREVISIONE LEGALE IN BREVE

L’indennità di accompagnamento, che è stata istituita nel 1980 dalla legge n. 18, a differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali della persona. Tale indennità è riconosciuta normalmente agli invalidi civili totali che per patologie molto gravi, costituite da malattie fisiche o psichiche, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbiano necessità di assistenza continua. L’accertamento che la persona non è autosufficiente e possiede i requisiti sanitari per ottenere l’indennità è effettuato da un’apposita commissione istituita presso ogni ASL, che valuta la documentazione sanitaria presentata e le condizioni di autonomia e autosufficienza della persona, tramite una visita medico-legale. L’indennità, se riconosciuta, viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Per richiedere l’indennità di accompagnamento, il primo passo da fare è quello di ottenere il certificato medico introduttivo dal proprio medico curante, che lo invierà telematicamente all’INPS. Una volta ottenuto il codice identificativo del certificato, è necessario presentare la domanda di accertamento sanitario all’INPS online, o tramite un patronato sindacale, specificando che si richiede l’indennità di accompagnamento. Detta indennità, così come tutte le altre provvidenze economiche collegate con lo stato di invalidità civile, sono concesse dopo la verifica dei requisiti sanitari necessari. Quindi, inoltrata la domanda, occorrerà attendere la convocazione per l’accertamento che sarà effettuato dalla Commissione Medica appositamente istituita presso ogni ASL. La visita, per valutare la sussistenza dei requisiti, dovrebbe avvenire entro 30 giorni, ridotti a 15 per le patologie oncologiche. Nel certificato introduttivo il medico curante può chiedere la visita domiciliare se la gravità delle condizioni di salute lo rendono necessario.

VISITA DI ACCERTAMENTO

Il giorno della visita è fondamentale presentare, oltre al certificato introduttivo, tutta la documentazione sanitaria aggiornata (referti, esami, cartelle cliniche) per documentare in modo completo le patologie e le limitazioni. L’accoglimento della richiesta può dipendere molto dalla documentazione medica dettagliata e convincente che attesti l’impossibilità di deambulare o di compiere gli atti quotidiani della vita. Dopo la visita, il verbale della commissione medica ASL, viene inviato all’INPS. Nel caso sia positivo, nel senso che riconosce l’impossibilità a deambulare o la necessità di assistenza continua, l’INPS può decidere di convalidarlo, oppure, prima di emettere il verbale definitivo, disporre ulteriori controlli tramite un’ulteriore visita, che può includere la presenza di un medico INPS, un assistente sociale e/o uno specialista. Se il verbale positivo viene approvato, l’INPS avvia la procedura per l’erogazione dell’indennità, che può richiedere fino a 120 giorni (o più se ci sono ulteriori convocazioni). Alla fine degli accertamenti medici il verbale definitivo viene inviato al cittadino invalido dall’INPS tramite raccomandata A/R o PEC.

ESITO POSITIVO

Se verbale definitivo ha esito positivo, l’INPS inviandolo richiede la cooperazione dell’invalido per attivare il pagamento. Per l’erogazione delle provvidenze economiche, infatti, si rende necessario inserire online tutti i dati che vengono richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie ecc.). La richiesta è rivolta all’invalido, ma per questa procedura è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato. Queste informazioni finiscono nella banca dati INPS e definiscono completandolo il profilo dell’invalidità civile della persona ai fini e dell’erogazione delle provvidenze economiche comprensive degli arretrati accumulati. L’indennità, che non è soggetta a limiti di reddito o di età, è retroattiva con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda. Al primo accredito (solitamente effettuato entro 60-90 giorni dal riconoscimento) l’INPS eroga in un’unica soluzione sia gli arretrati che gli eventuali interessi e avvia l’erogazione dell’indennità per 12 mensilità. L’importo per il 2025 è di € 542,02, ed è esente da IRPEF.

ESITO NEGATIVO

Contro un verbale che nega l’indennità di accompagnamento, è possibile presentare un ricorso giudiziario entro 6 mesi dalla notifica, depositando un’istanza di Accertamento Tecnico Preventivo presso il Tribunale del Lavoro competente. È necessaria l’assistenza di un avvocato per presentare il ricorso e per seguire la procedura davanti al Giudice del Lavoro che si avvale di un consulente tecnico medico-legale (CTU) da lui nominato per effettuare una nuova valutazione medica. Se le parti non contestano la perizia del consulente, il giudice omologa la decisione; in caso contrario, per continuare si rende necessario avviare una nuova causa giudiziaria con un altro CTU per ottenere una sentenza.