Per impugnare una delibera condominiale occorre provare un danno economico?

Quesito. Quando non viene rispettata la legge o il regolamento, è sempre legittima l’impugnazione di una delibera assembleare? Oppure deve essere necessariamente svantaggiosa per il condomino che la impugna? Nel nostro condominio una condomina ha impugnato una delibera, ma l’amministratore ha detto che non sarà invalidata perché la ricorrente non aveva nessun interesse ad impugnarla, in quanto per lei la delibera non è pregiudizievole. Quindi il ricorso sarà certamente dichiarato inammissibile. Desidererei sapere cosa significa tutto ciò.
Una breve esposizione preliminare in merito alle modalità di impugnazione delle delibere condominiali aiuterà a comprendere la risposta al quesito. Le deliberazioni possono essere contestate per far valere la loro nullità oppure l’annullabilità. La legittimazione ad agire, è attribuita dall’articolo 1137 del Codice civile ai condòmini assenti, astenuti e dissenzienti. Le deliberazioni annullabili devono essere impugnate entro trenta giorni, che per gli assenti decorrono dalla comunicazione del verbale, mentre per i dissenzienti ed astenuti iniziano a decorrere dal giorno della deliberazione. Le deliberazioni nulle possono essere contestate in ogni tempo (anche anni dopo la loro adozione).
La giurisprudenza meno remota, già da diverso tempo, ha indicato come la sanzione della annullabilità sia collegata a vizi formali (irregolarità nella convocazione della assemblea, nella manifestazione del consenso, per mancanza dei quorum deliberativi, ecc.).
La nullità di una delibera, invece, può essere chiesta per violazioni sostanziali (delibere che incidono su proprietà individuale e non condominiale, con oggetto impossibile o illecito o comunque non rientranti nella competenza della assemblea, ecc.). L’appropriatezza del suddetto criterio è stata sancita dalla nota sentenza n. 4806/05 resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha individuato (distinguendoli) i casi di delibere da ritenersi nulle, da quelli delle delibere annullabili.
A proposito dell’interesse ad agire per vizi formali e vizi sostanziali, la giurisprudenza meno recente era orientata nel senso che la legittimazione ad agire, attribuita dall’articolo 1137 del Codice civile ai condomini assenti e dissenzienti, non fosse subordinata alla prova di uno specifico interesse diverso da quello volto alla rimozione dell’atto viziato. Quindi, in caso di violazione di vizi formali (incompletezza dell’ordine del giorno, violazione di norme sul procedimento di convocazione o insufficienza delle maggioranze) la legittimazione ad agire non era ritenuta subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse, “atteso che il suddetto interesse è costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali” (Cass. n. 2999/10, Cass.4270/11), mentre nelle ipotesi di violazioni sostanziali, “è necessario che la parte che intende impugnare sia portatrice di un interesse concreto diretto ad un vantaggio effettivo e non solo astratto” (Cass.15377/00).
Negli ultimi tempi la giurisprudenza si è orientata nel senso che per chiedere l’annullamento è sempre necessario che l’impugnante “sia portatore di un interesse concreto diretto a conseguire vantaggi effettivi”. Occorre, perciò, avere “un interesse reale e un vantaggio tangibile che potrebbe scaturire dalla pronuncia o la dimostrazione di un danno derivante dalla delibera viziata”. (Cassazione 6128/2017).
L’evoluzione in tal senso della giurisprudenza è finalizzata ad evitare che sia reso più gravoso e incerto l’ordinato mantenimento dell’esercizio condominiale, evitando che si interrompa a causa di impugnazioni meramente formali, senza un corrispondente e apprezzabile interesse economico. Sotto questo profilo, viene valorizzato il criterio generale di cui all’art. 100 del Codice di procedura civile secondo cui “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.
Sta di fatto che per l’attuale giurisprudenza di legittimità l’annullamento di una delibera viziata, richiesto ai sensi dell’articolo 1137, è subordinato al fatto che il condomino ricorrente abbia un interesse diverso ed ulteriore rispetto a quello della semplice rimozione dell’atto e che dimostri tale presupposto. Come dire: non è più ritenuto sufficiente a fini dell’impugnazione il semplice interesse al rispetto del principio di legalità nella vita condominiale.
Alla giurisprudenza di legittimità può dirsi uniformata quella di merito, dalla quale ha preso l’avvio l’attuale criterio interpretativo consistente nel dovere di provare un ulteriore aspetto: quello relativo al danno economico che l’istante subisce o subirebbe dalla delibera viziata (Tribunale di Roma sentenza n. 7587/2021; Tribunale di Foggia sentenza n. 2812/2024).
Il Principio di diritto da ultimo fissato dai giudici di legittimità risulta chiarissimo: “Non può certo sostenersi che la legittimazione ad agire per l’annullamento, attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, non sia subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c. come condizione dell’azione di impugnazione della deliberazione collegiale” (Corte di Cassazione ord. n. 5129/2024).
Quindi, in tema di vizi di annullamento delle delibere condominiali, non basta dedurre e provare la violazione di legge (o di regolamento), ma occorre pure allegare e provare il danno economico derivato o derivabile dalla delibera viziata.
Da ultimo, con la recentissima ordinanza n. 16654/2024 gli Ermellini hanno differenziato l’interesse all’impugnazione dall’interesse personale ad agire del condomino.
I giudici di legittimità hanno spiegato e confermato che l’interesse alla rimozione dell’atto impugnato deve essere sorretto da una qualche utilità che il ricorrente riceverebbe all’esito positivo dell’impugnazione. Perciò, se, per ipotesi, la delibera non dovesse essere in grado d’incidere, patrimonialmente danneggiando il ricorrente, essa non sarebbe impugnabile e l’eventuale azione proposta sarebbe dichiarata inammissibile. Tornando al quesito, penso di aver chiarito il motivo per il quale l’amministratore ha detto che la delibera non sarà invalidata, considerato che la ricorrente non aveva nessun interesse ad impugnarla e che quindi c’è da attendersi una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.





