Un figlio invalido ha diritto alla pensione di reversibilità dei genitori

Se dei genitori anziani hanno un figlio o figlia disabile, non in grado di lavorare, che succede quando non ci saranno più? Come potrà sostenersi economicamente? La legge prevede qualche sostegno? Cosa bisogna fare, eventualmente, per averlo?
Un figlio invalido, anche se maggiorenne, può avere diritto alla pensione di reversibilità di entrambi i genitori, se non ha redditi propri che superino un determinato importo e se per inabilità al lavoro accertata e certificata risulta a carico dei genitori al momento del decesso. Prima di affrontare l’argomento, fornendo qualche utile, ma necessariamente generica e sintetica indicazione alle domande poste, ho voluto anticipare la rassicurante risposta alla prima “ansiosa” domanda.
PENSIONE AI SUPERSTITI
L’Inps ha spiegato come funziona il sistema che consente ai superstiti di un pensionato, o di un assicurato deceduto, di avere una prestazione economica, distinguendo tra pensione di reversibilità e pensione indiretta. Si può ottenere la cosiddetta pensione indiretta se il decesso riguarda un lavoratore assicurato ancora in attività, quindi prima del pensionamento. Viene riconosciuta se al momento del decesso, aveva maturato 15 anni di contribuzione, oppure 5 anni di contribuzione di cui 3 nell’ultimo quinquennio. Viene invece definita pensione di reversibilità quella che si può ottenere quando il decesso avviene dopo il pensionamento e quindi l’assicurato prende già la pensione. La pensione di reversibilità, come quella indiretta, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Quindi se la domanda viene inoltrata nei mesi successivi, si avrà diritto agli arretrati. Per quanto riguarda, l’importo si può solo dire che viene calcolato sulla base di quanto prendeva il pensionato al momento del decesso. La percentuale varia in relazione alla situazione familiare (solo un figlio, coniuge e figlio oppure due figli ecc.). Va pure evidenziato che se un figlio invalido percepisce già la pensione di reversibilità di un genitore, al momento del decesso dell’altro genitore, può avere diritto ad un altro assegno aggiuntivo. Per quanto riguarda le domande del quesito, che riguarda i figli maggiorenni inabili, è bene chiarire i punti nodali e cioè cosa si intende per inabilità al lavoro, quando un familiare può considerarsi a carico ed infine precisare che la convivenza è un requisito indicativo ma non indispensabile.
COSA SI INTENDE PER INABILITÀ
Per far ottenere la pensione di reversibilità al figlio invalido è necessario che le condizioni fisiche o psichiche corrispondano a quello che la legge e l’Inps considerano inabilità. Deve essere stato riconosciuto dall’INPS come incapace di svolgere attività lavorativa. Viene ritenuta inabile, secondo la definizione fornita dell’Inps, la persona che “a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (legge 12/06/1984 n. 222) e di conseguenza non abbia la possibilità di procurarsi un reddito. Tuttavia viene precisato dallo stesso Istituto che è prevista la possibilità di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti “nonostante lo svolgimento di particolari attività lavorative con finalità terapeutiche e presso determinati datori di lavoro”. Non è quindi del tutto preclusa la possibilità ad un figlio invalido di svolgere un’attività lavorativa. In questo caso, la prestazione erogata dall’Inps si riduce con l’aumentare del reddito percepito. Esiste una tabella dell’Istituto di previdenza, con le diverse percentuali di riduzione rapportate al reddito.
COSA SI INTENDE PER FAMILIARE A CARICO
Un altro requisito per vantare il diritto alla pensione di reversibilità, oltre al grado di parentela e al riconoscimento dell’inabilità è quello che al momento del decesso del genitore, il figlio deve essere considerato economicamente a suo carico.
Questa fattispecie ricorre quando il figlio superstite non è economicamente autosufficiente, cioè quando il suo reddito individuale, che può includere la pensione di invalido civile totale più l’indennità di accompagnamento. non supera un limite specifico. Si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto alla pensione degli invalidi civili totali, per i quali, il limite di reddito per il 2024 era di 19.461,12, aumentato a 19.772,50 euro per il 2025.
REQUISITO DELLA CONVIVENZA
La convivenza non è un requisito indispensabile, nel caso venga accertata la non autosufficienza economica del figlio e la necessità del supporto continuativo del genitore. Nel caso di contrasto, l’accertamento dei requisiti spetta al giudice di merito, che valuta la situazione complessiva del figlio. La convivenza con il genitore defunto è un elemento che può essere considerato nel valutare se il figlio era effettivamente a carico ma, per il riconoscimento del diritto alla reversibilità, fondamentale si considera la cosiddetta “vivenza a carico” per non autosufficienza, da effettuarsi caso per caso. La pensione spetta se è dimostrato che, anche se non convivente, il genitore forniva il supporto economico necessario al figlio inabile, per vivere dignitosamente. In merito all’ultima domanda sul cosa bisogna fare per ottenere il sussidio, la domanda può essere presentata per via telematica all’Inps, entrando nel sito dell’Istituto, oppure rivolgendosi ad un patronato o ad altri intermediari autorizzati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, avvocati e altri professionisti abilitati dalla legge).










