Il datore di lavoro deve risarcire i danni alla salute causati da turni troppo stressanti

La Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento degli eredi di un medico ospedaliero, morto per un infarto causato dallo stress per lo svolgimento di turni oltre l’orario normale di lavoro.
La sentenza ha stabilito che quando un lavoratore subisce un danno grave alla salute a causa dello stress lavorativo, non è lui a dover dimostrare tutte le responsabilità dell’azienda, ma è l’azienda stessa a dover fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. La fondamentale importanza di questa decisione sta proprio nel fatto che ha dato precise direttive in merito all’assolvimento dell’onere della prova, per quanto riguarda la tutela della salute dei lavoratori. Per evitare il risarcimento, l’azienda deve dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a prevenire il danno. Una volta dimostrato un legame tra le condizioni di lavoro stressanti e il danno alla salute del dipendente, il giudice deve valutare e decidere spostando l’onere della prova sul convenuto; nel senso che spetta al datore di lavoro provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo.
CASO DI SPECIE
Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda la morte di un medico, deceduto per un infarto che i suoi familiari hanno collegato alle condizioni gravissime in cui era costretto a lavorare. Quindi avevano agito contro l’amministrazione sanitaria per essere risarciti, sostenendo che l’evento mortale fosse stato dal lavoro estenuante. In effetti, gli elementi raccolti durante il processo hanno fatto emergere un quadro angosciante: turni altamente stressanti, ritmi insostenibili e una urgenza costante che avrebbero logorato progressivamente la salute del professionista. A rafforzare la tesi dei familiari il fatto che, in un’altra circostanza, era stato riconosciuto un equo indennizzo per causa di servizio associato all’attività lavorativa.
Tuttavia, la Corte d’Appello aveva respinto la domanda, ritenendo non dimostrato il collegamento (nesso causale) tra le condizioni di lavoro, la patologia cardiaca e il conseguente decesso.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Cassazione, con l’Ordinanza 26923 del 7 ottobre 2025 ha ribaltato la decisione, considerato che “la Corte territoriale avrebbe erroneamente assolto l’Azienda Sanitaria da ogni mancanza organizzativa, sebbene la prestazione lavorativa notturna si sia protratta, nella specie per quasi 16 ore consecutive e per di più in condizioni di continuo stress”.
Gli Ermellini hanno censurato la mancata applicazione del principio di inversione dell’onere della prova che avrebbe imposto al giudice di verificare se il datore avesse nel caso concreto adempiuto al dovere di protezione. Il datore di lavoro, viene precisato, non può limitarsi a evitare i rischi noti, ma deve prevedere, monitorare e neutralizzare anche quelli nuovi, derivanti dall’organizzazione stessa.
La salute psichica diviene parte integrante della sicurezza, e il concetto di “ambiente di lavoro sicuro” si estende alla dimensione emotiva e relazionale.
La Corte territoriale ha ritenuto insussistente la prova del nesso causale trascurando (erroneamente) elementi importanti come l’assenza di patologie pregresse, il riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio, la documentazione sui turni oltre l’orario normale con un carico di lavoro stressante e disumano.
Si tratta di una interpretazione, come norma di “garanzia totale”, dell’articolo 2087 del Codice civile, che impone agli imprenditori l’obbligo di adottare le “misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Nel caso di specie, “la violazione dell’art. 2087 c.c. risulta integrata nell’avere la Corte territoriale valutato di collegare l’evento letale al solo ultimo turno del medico, pretermettendo ogni valutazione circa l’incidenza causale di tutto l’atteggiarsi del rapporto”.
Pertanto, “la Corte di merito limitandosi al mero fatto biologico, ha omesso di valutare il nesso causale tra organizzazione del lavoro (turni prolungati, stress) e l’evento mortale”.
Per i motivi esposti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Riepilogando i punti chiave della sentenza:
- estende il concetto di danno risarcibile anche alla sfera morale e relazionale, riconoscendo il valore “esistenziale” del lavoro;
- stabilisce l’obbligo del datore di lavoro, in base all’articolo 2087 del Codice Civile, di tutelare l’integrità psicofisica dei propri dipendenti, prevenendo attivamente i danni;
- l’azienda, per escludere il legame causale tra le condizioni lavorative stressanti e il danno alla salute, è tenuta a dimostrare di aver preso tutte le precauzioni possibili per prevenire il rischio;
- non spetta al lavoratore (o ai suoi eredi) provare l’inadempienza dell’azienda, ma al datore di lavoro dimostrare di aver agito correttamente.










