Bambini che disturbano in condominio

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In questo articolo cercherò di spiegare cosa si può fare per tutelarsi dai disturbi causati da bambini eccessivamente rumorosi in condominio. Devo premettere che tale tipo di fastidio richiede un criterio di giudizio adeguato, nel senso che in alcune circostanze non resta che sopportare il fastidio, come può essere quello di un bimbo che ogni tanto piange di notte. Se da un lato è fondamentale tutelare il diritto alla quiete dei condomini, dall’altro è altrettanto importante considerare le necessità dei bambini e rispettive famiglie. Nessun giudice condannerebbe i genitori per il pianto di un neonato, oppure per strilli occasionali dei ragazzini, in quanto normali manifestazioni proprie dell’età dei fanciulli.

QUESITO

L’argomento mi è stato suggerito da un quesito inviato alla redazione del giornale dove (impropriamente) viene ipotizzato il reato di stalking. Questo il quesito: “Buonasera. Potreste pubblicare anche un articolo sullo stalking perpetrato dai condomini che hanno figli che continuamente fanno rumore o sporcano o creano problemi in contesti comuni con la scusa che non danno ascolto mentre c’è una responsabilità a monte? Grazie”.

COSA SI PUO’ FARE?

Se in un condominio i rumori molesti e fastidiosi sono causati dai bambini, la prima cosa da fare è quella di chiedere ai genitori di adoperarsi affinché i figli non abbiano comportamenti che recano disturbo. Se le urla, gli schiamazzi, le risate, ecc. dovessero continuare nonostante le lamentele dei vicini, allora è possibile intraprendere le vie legali ed esistono due possibilità in relazione al numero di persone che si ritengono disturbate.

DISTURBO DELLA QUIETE

Se schiamazzi e urla sono intollerabili per una molteplicità di persone, può integrarsi il reato di disturbo della quiete (art. 659 cod. pen.), punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro.  C’è da considerare che il reato di disturbo della quiete pubblica può configurarsi nei confronti di chi ha compiuto almeno i 14 anni di età.

Con riferimento al disturbo della quiete causato da ragazzini più piccoli, la responsabilità penale ricadrebbe sui genitori; se è vero che, come ha stabilito la Corte di Cassazione, i proprietari dei cani rispondono penalmente del loro continuo abbaiare (sent. n. 45967/2017), di conseguenza i genitori dovrebbero rispondere del disturbo dei bambini.

DISTURBO TRA VICINI

Se il problema del disturbo si pone tra condomini vicini di casa, il fatto non costituisce reato, ma si può ricorrere al giudice per ottenere il risarcimento del danno e la cessazione della molestia, con possibile condanna del responsabile ad adottare gli opportuni accorgimenti (come ad esempio ad insonorizzare l’appartamento).

La norma di riferimento, in questo caso è l’articolo 844 del Codice Civile, che stabilisce un criterio di “normale tollerabilità” per quanto riguarda le immissioni di rumori, fumi, odori e altre propagazioni da un fondo all’altro, inclusi gli appartamenti in un condominio.

La prova della molestia può essere fornita con ogni mezzo, anche con testimonianze, filmati, fotografie e perizie mediche. L’intollerabilità del disturbo va valutata di volta in volta e può dipendere da vari fattori, tra cui: intensità e durata del rumore, orari in cui il rumore si verifica, caratteristiche dell’edificio e delle sue strutture (ad esempio, isolamento acustico).

IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE

Prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria, occorre consultare il regolamento condominiale, anche per valutare se può essere coinvolto attivamente nella questione l’amministratore. Essendo il regolamento un documento fondamentale per disciplinare la convivenza tra i condomini, può stabilire specifiche regole riguardo ai rumori molesti, indicando le fasce orarie di silenzio. Potrebbe specificare che i giochi rumorosi devono essere limitati a determinate ore, e stabilire che le aree comuni non devono essere utilizzate in modo tale da disturbare la quiete altrui.

Certamente le regole condominiali non possono essere discriminatorie o irragionevoli. Non possono impedire ai bambini di vivere liberamente, vietando totalmente il gioco o altre attività tipiche dell’infanzia.

Peraltro, nel caso non vengano rispettate le fasce orarie di silenzio, il regolamento può prevedere, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro, da pagare al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie (art. 70 disp. att. cod. civ.). In tal caso, è possibile che l’assemblea voti per l’applicazione delle sanzioni ai genitori.

Se i bambini disturbano, l’amministratore non potrà intromettersi nella vicenda, in quanto si tratta di un problema privato tra vicini, può essere coinvolto solamente se gli schiamazzi dei bambini violano l’eventuale norma regolamentare che impone il rispetto delle fasce orarie di silenzio.

Se il regolamento condominiale non contiene specifiche previsioni, quando il disturbo risulta effettivamente eccessivo esistono le due possibilità sopra indicate in relazione al numero di persone disturbate. Non esistono gli elementi costitutivi del reato di stalking in mancanza di una coscienza e volontà persecutoria.

CONDIZIONI PER LO STALKING

Il reato di atti persecutori (stalking), descritto più volte su questo giornale, consiste nel minacciare o molestare in modo continuato la vittima.

Si tratta di un reato basato su tre effetti lesivi:

a) cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura;

b) ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;

c) costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.

La realizzazione anche di uno soltanto dei tre effetti lesivi integra il reato di atti persecutori; che evidentemente non centra nulla con il disturbo che possono arrecare dei bambini in un condominio.

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