Chi può essere considerato erede e pretendere quote di eredità?

Il diritto ereditario comporta questioni delicate, a volte contrastate, non semplici da risolvere neppure per avvocati esperti in successioni. Tuttavia, semplificando a livello informativo le nozioni fondamentali, si può fare un po’ di chiarezza sulle cose più importanti da sapere.
Per capire come funzionano i due diversi tipi di successione, che sono la legittima e quella testamentaria, occorre in primo luogo precisare chi, per legge deve, essere considerato erede, definendo e distinguendo gli eredi tra legittimari e legittimi. Può essere utile chiarire fino a che grado di parentela, nel caso di successione legittima, si ha diritto ad una quota di eredità. Si può dirimere la molta incertezza su cosa succede quando muore una persona con un bel patrimonio, ma non sposata, senza figli e quindi senza eredi legittimari. Due sono i dubbi in questo caso: Se fa testamento, è obbligato a dividere tra i parenti? Se muore senza fare testamento, a chi va il suo patrimonio? Se è nullatenente ed anche indebitato cosa succede?
I DIVERTI TIPI DI SUCCESSIONE
La successione, come sopra accennato, può essere legittima e testamentaria. Lo stabilisce l’articolo 457 del Codice civile il quale prevede che “l’eredità si devolve per legge o per testamento”. Lo stesso articolo precisa che “non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria”. Con l’ulteriore precisazione che “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”. Queste due forme di successione (legittima e testamentaria) sono dette successioni a titolo universale. Vuol dire che l’erede subentra in tutti i rapporti giuridici patrimoniali attivi e passivi del de cuius, fatta eccezione per i rapporti personali i quali si estinguono con la morte. Solo se manca il testamento, si procede con la successione legittima ed il patrimonio viene diviso in base alle previsioni di legge.
Esiste tuttavia anche un’altra forma di successione a titolo particolare, chiamata legato. Si tratta dell’attribuzione di un determinato bene od uno specifico rapporto giuridico. Colui che riceve il bene o il diritto è definito legatario. Le differenze fra erede e legatario sono molteplici, ma, anche per motivi di spazio, non è questa la sede per parlarne.
EREDI LEGITTIMARI E LEGITTIMI
Legittimari vengono definiti i familiari a favore dei quali la legge riserva una quota di eredità, chiamata “quota di legittima”, che non può essere ridotta o eliminata dalle disposizioni testamentarie. Legittimari sono il coniuge, i figli (o i loro discendenti, se i figli sono premorti), i genitori (se ancora in vita e solo in mancanza di figli). Si parla in questo caso di successione “necessaria” o dei “legittimari”, che ha lo scopo di tutelare le persone legate al defunto da “rapporti di stretta parentela e coniugio”. Come previsto e sopra riportato, il testatore facendo testamento non può pregiudicare le quote riservate dalla legge ai legittimari. In mancanza di legittimari, facendo testamento, si può disporre liberamente del proprio patrimonio.
Eredi legittimi vengono designati coloro che ereditano in mancanza di un testamento valido, seguendo un ordine di parentela stabilito dalla legge. Quindi, a scalare, i legittimari (il coniuge, i figli, gli ascendenti), i collaterali che sono fratelli e sorelle, poi gli altri parenti fino al sesto grado di parentela e, in mancanza di parenti, lo Stato. Ciò che differenzia la successione testamentaria dalla legittima, quando si tratta di successione tra legittimari (coniuge e figli), è la possibilità che ha il testatore di favorire un erede con la quota disponibile. La successione testamentaria conferisce al testatore la possibilità di destinare come meglio crede la “disponibile” e assegnare i propri beni senza dover fare necessariamente le parti uguali. C’è inoltre da considerare che solitamente la volontà del testatore viene rispettata ed un testamento chiaro e valido, può servire anche ad evitare disaccordi che possono sorgere nella successione legittima quanto alla divisione e attribuzione dei beni.
QUOTA DISPONIBILE E DI RISERVA
La quota disponibile può essere definita come quella quota del patrimonio ereditario della quale il testatore può liberamente disporre, senza alcun vincolo. In altre parole è la parte di patrimonio che il testatore può assegnare in aggiunta ad uno dei legittimari, ma può anche donare a soggetti diversi dagli eredi. Il Codice civile stabilisce con chiarezza quali debbano essere le quote disponibili e di conseguenza le quote non disponibili (di riserva), nel senso che devono essere riservate ai legittimari. C’è da considerare che la quota disponibile, come quella di riserva, non hanno un valore fisso e predeterminato, ma variano in funzione dei legittimari e del loro numero. Per esempio: se il testatore lascia quale legittimario unicamente un figlio, questi avrà diritto a metà del patrimonio del padre, dell’altra metà ne può disporre. Se il testatore lascia il coniuge e due figli, il coniuge avrà diritto ad 1/4 del patrimonio ed 1/4 ciascuno i figli; in questo caso la quota disponibile, cioè la parte della quale il testatore può liberamente disporre, sarà il residuo (1/4). Questi precisi limiti alla volontà testamentaria sono giustificati dal fatto che si è voluto tutelare quello che è stato definito un “vincolo di solidarietà familiare”. Quanto al calcolo, la quota disponibile si quantifica riunendo fittiziamente i beni appartenenti al de cuius al momento della morte, detraendo i debiti e sommando fittiziamente le donazioni effettuate in vita.
PERSONA ANZIANA E SENZA MOGLIE E FIGLI
La risposta all’ultima domanda (che mi è stata posta di recente) è ovvia in base al discorso fatto in precedenza. In mancanza di moglie e figli, nel caso posto di persona anziana, quindi presumibilmente senza genitori (che sarebbero gli unici legittimari), l’anziano, facendo testamento, può disporre liberamente del proprio patrimonio, destinandolo unitariamente o dividendolo in più parti e assegnandolo a chi meglio crede. Non facendo testamento si aprirebbe la successione legittima e gli eredi legittimi sarebbero i fratelli e le sorelle in parti uguali. Nel caso in cui qualche fratello o sorella sia già morto, subentrerebbero “per rappresentazione” i nipoti, figli del fratello premorto. In questo caso la quota di spettanza del fratello, verrebbe ereditata dai nipoti. In mancanza di fratelli, gli eredi legittimi sarebbero i parenti entro il sesto grado e in mancanza lo Stato. Tuttavia, può capitare che chi muore senza eredi legittimari non sia ricco ma sia nullatenente e a volte anche persona indebitata.
In tal caso, ai parenti che siano titolari del diritto di accettare l’eredità, conviene per la massima tranquillità rinunciare formalmente con una dichiarazione scritta che, come è previsto per la rinuncia all’eredità, deve essere ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale.










