Gli eredi sono obbligati a pagare i debiti del defunto?

Capita spesso che cartelle di pagamento esattoriali per debiti con il fisco o multe per violazioni al codice della strada, vengano notificate ad una persona deceduta. In questi casi è bene che si sappia esattamente cosa fare. Soprattutto per non farsi carico di richieste di pagamento per sanzioni “intrasmissibili” agli eredi. Ho già trattato questo argomento su questo giornale focalizzando il discorso, di risposta ad un quesito, su multe per violazione al codice della strada e cartelle esattoriali. Torno sull’argomento, in considerazione del fatto che la richiesta di chiarimenti sulla trasmissibilità dei debiti di vario genere del defunto agli eredi è molto frequente.
DISTINZIONE DEI DEBITI
Come è noto, gli eredi subentrano in tutti i rapporti giuridici patrimoniali attivi e passivi che facevano capo al defunto. Nel caso fosse noto, o si dovesse ipotizzare, che la persona scomparsa è fortemente indebitata, occorre accertare natura e consistenza dei debiti per valutare l’opportunità di rinunciare all’eredità. Non facendolo, si correrebbe il rischio di dover sborsare più di quanto si potrebbe ricevere.
Occorre in primo luogo distinguere eventuali debiti nei confronti della pubblica amministrazione, per sanzioni amministrative o mancato pagamento di tributi, dai debiti privati o personali di varia natura. Tanto per fare qualche esempio: finanziamenti in corso stipulati in vita dal defunto; rate di mutuo dovute alla banca; bollette per le utenze; spese condominiali; bollo o assicurazione auto ecc.
COSA FARE
La prima cosa che si può consigliare di fare a chi avesse la certezza che il proprio familiare è morto da “nullatenente” è quella di rinunciare all’eredità per evitare eventuali richieste per debiti contratti in vita.
In ogni caso, con l’apertura della pratica di successione, gli eredi di una persona indebitata, dovendo gestire e farsi carico dei debiti lasciati dal defunto, devono fare bene i conti prima di decidere se accettare o meno l’eredità. Quindi il consiglio è quello di non accettare subito l’eredità e di non avere i cosiddetti “comportamenti concludenti”. Tali comportamenti, individuabili in quelli che non potrebbero essere compiuti se non nelle vesti di erede, implicano l’accettazione tacita dell’eredità. Tanto per fare qualche esempio:
prelevamento di denaro dal conto del defunto;
riscossione di un assegno rilasciato al de cuius ( Cass. 5.11.1999, n. 12327);
pagamento di debiti ereditari con denaro prelevato dall’asse ( Cass. 9.11.1974);
utilizzazione dell’auto del defunto;
uso o vendita di beni ereditati.
Accettando (anche tacitamente) l’erede subentrerebbe in tutte le obbligazioni passive e, nel caso di eredità gravate da forti debiti, rischierebbe di perdere anche i propri beni.
I creditori potrebbero attivarsi per pignorare la casa, il conto corrente, il quinto dello stipendio o della pensione e così via. Nel caso in cui il defunto indebitato abbia lasciato qualche bene o un attivo, pur minimo, l’alternativa alla rinuncia è quella di accettare l’eredità con beneficio di inventario.
Tale accettazione ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede, e di conseguenza l’erede risponderebbe di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato.
In questo caso i creditori potrebbero infatti rivalersi solamente sui beni ricevuti in successione, e non su quelli personali dell’erede. Quanto alle richieste di pagamento tramite atti notificati dalla Pubblica Amministrazione, occorre distinguere la notifica delle sanzioni amministrative pecuniarie (multe) da quella delle cartelle esattoriali in quanto gli obblighi e il modo d’agire sono diversi.
MULTE STRADALI
Secondo la legge, le multe derivanti da violazioni del Codice della strada sono “intrasmissibili agli eredi”.
Quindi, se viene notificato un verbale contenente una sanzione, riferito ad una violazione compiuta dal defunto o che comunque ne sia destinatario, non si è obbligati a pagarla. Cosa deve fare quindi l’erede che riceve una richiesta di pagamento di questo tipo? Nel caso di notifica di una multa, si rende necessario richiedere, all’Amministrazione che notifica l’atto, l’“annullamento d’ufficio in autotutela”, per l’avvenuto decesso del destinatario (legge n.15/2015), allegando il certificato di morte.
Trattandosi di Pubblica Amministrazione, non sarebbe necessario allegare il certificato.
In mancanza, la pubblica amministrazione sarebbe tenuta ad accertarlo, ma è consigliabile allegarlo per velocizzare la risposta. Infatti, nell’istanza è il caso di chiedere una sollecita comunicazione dell’avvenuto annullamento, in tempo utile per l’eventuale impugnazione della multa davanti al Giudice di Pace o al Prefetto. Normalmente l’amministrazione che ha emesso la multa accetta l’istanza in autotutela al fine di evitare le spese di una controversia che, quasi certamente, la vedrebbe perdente. L’unica eccezione a questa regola, che esenta dal pagamento l’erede, è quella relativa alla comproprietà del veicolo con altro familiare. Se si verifica questa situazione, a dover pagare la multa è il familiare rimasto in vita. L’unica possibilità che ha per evitare il pagamento è quella di dimostrare l’utilizzo del mezzo, da parte del destinatario deceduto, contro la sua volontà.
CARTELLE ESATTORIALI
Un discorso diverso è necessario fare per le cartelle esattoriali derivanti da debiti con il fisco riferibili al defunto. Dette cartelle, normalmente totalizzano tributi evasi, interessi e somme addebitate a titolo di sanzione. La legge prevede che le sanzioni amministrative, come quelle penali, sono irrogate a titolo personale e sono, per tale motivo, intrasmissibili agli eredi. La sanzione nasce come conseguenza della violazione di una norma ed il soggetto che non la rispetta è personalmente responsabile del suo comportamento. Questo è il motivo per cui le sanzioni non si trasmettono agli eredi. Come le multe stradali, tutte le sanzioni amministrative non si trasmettono agli eredi. Quindi, se viene notificata una cartella di pagamento per debiti del defunto con il fisco, occorre documentare all’ente di riscossione l’avvenuto decesso e richiedere lo scorporo e decurtazione delle somme addebitate a titolo di sanzione, non dovute dagli eredi. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta da parte dell’Amministrazione o di ritardo nella risposta e conseguente incertezza, può essere opportuno impugnare l’atto nelle forme in esso indicate, per far rilevare nelle sedi competenti l’avvenuto decesso e quindi l’inesigibilità delle somme addebitate a sanzione.










