Il conducente è responsabile per la colpa altrui se l’imprudenza è prevedibile

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La Corte di Cassazione ha affermato per l’ennesima volta che l’utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui nel caso l’imprudenza sia prevedibile. Quindi ogni automobilista deve adottare misure idonee a fronteggiare situazioni di pericolo che si presentino come “ragionevolmente prevedibili”. L’eventuale imprudenza degli altri utenti della strada non esclude la sua responsabilità se non ha osservato le necessarie misure di prudenza.

PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO

Il principio di affidamento nella circolazione stradale consente a ogni utente della strada di confidare nel comportamento prudente degli altri; nel senso che anche gli altri si comportino in modo prudente e rispettino le norme del codice della strada. Tanto per fare un solo esempio, un conducente che sta per attraversare un incrocio con il semaforo verde può confidare nel fatto che i pedoni e gli altri automobilisti rispettino il rosso e non attraversino sconsideratamente. Ma se vede un pedone che sta attraversando la strada in modo azzardato e rischioso, deve prendere atto che non sta rispettando le regole e fare il possibile per evitare danni. Se vede un’auto che sta procedendo ad una velocità sconsiderata, in quanto eccessiva e pericolosa, deve adottare misure per prevenire il rischio.

LA VICENDA DECISA

Nella vicenda sulla quale si è pronunciata la Cassazione, sia il Tribunale che la Corte di Appello di Cagliari, nei rispettivi gradi di giudizio, avevano condannato un automobilista che a bordo di un’autovettura, aveva effettuato una manovra di retromarcia non assicurandosi di poterlo fare senza creare pericolo agli altri utenti della strada. Retrocedendo entrava in collisione con un motociclista perché non aveva tenuto conto della posizione e della distanza del motociclo che stava sopraggiungendo. Il motociclista cadeva procurandosi lesioni che ne causavano il decesso in ospedale.

Per quanto riguarda la dinamica, nel giudizio di merito era stato accertato che “entrambi i mezzi coinvolti nell’urto si muovevano a velocità modesta; che l’imputato procedeva in retromarcia; che il mezzo condotto dall’imputato era fuoriuscito dalla strada, dalla quale proveniva, di un metro/un metro e mezzo allorquando si era fermato, atteso che prima di ciò il conducente dell’autovettura non avrebbe avuto alcuna visuale dell’incrocio”. L’imputato, dunque, “aveva invaso alla cieca la strada, lungo la quale stava transitando la persona offesa sul proprio motociclo, infrangendo così l’obbligo di dare la precedenza al motociclo stesso, stante la manovra in retromarcia”.

Nella fase di merito era stato pure verificato che la vittima era ipovedente con abilitazione alla guida conseguita in Germania, con il titolo abilitativo italiano scaduto non sottoposto a revisione.

La difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, per far valere violazione di legge e manifesta illogicità e per sostenere che il guidatore dell’autovettura aveva rispettato le regole di prudenza, diligenza e perizia. In particolare la difesa ha affermato che essendo la vittima ipovedente grave e quindi nella condizione di sostanziale cecità, “anche ove fosse stata rispettata la regola di prudenza, quindi in assenza di violazione, l’evento si sarebbe ugualmente verificato con elevato grado di credibilità logica”.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La  Cassazione penale, con la sentenza n. 23939, depositata il 27 giugno 2025, rifacendosi e citando precedente giurisprudenza di legittimità in tema di colpa nella circolazione stradale, ha ribadito che “la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante; ne consegue che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l’eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l’obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per i terzi”.

Il conducente, tenuto a osservare detta particolare prudenza nell’eseguire tale manovra, “non potrà dunque fare affidamento sul fatto che gli altri utenti prestino a loro volta attenzione, giacché l’eventuale imprudenza di costoro, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente a escludere la responsabilità dello stesso conducente”.

La Corte ha quindi temperato il principio di affidamento, ponendo l’accento sulla responsabilità individuale di adattare la condotta ai rischi concreti della circolazione.

Sostanzialmente è tornata a ribadire che l’affidamento sul rispetto delle regole da parte degli altri, non è assoluto. In maniera coerente con principi, già fissati ha confermato che “l’utente della strada è responsabile del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità, in tal modo venendosi a temperare, in materia di circolazione stradale, il principio dell’affidamento (tra le tante, Sez. 4, n. 24414 del 06/05/2021, Rv. 281399 – 01; n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 272223 – 01; n. 27513 del 10/05/2017, Rv. 269997 – 01; n. 5691 del 02/02/2016, Rv. 265981 – 01)”.

In conclusione, il principio di affidamento nella circolazione stradale deve essere contemperato con l’opposto principio secondo cui si può essere ritenuti responsabili dell’evento, seppur dovuto anche al comportamento imprudente altrui, purché sia prevedibile nelle condizioni concrete.

Quindi, ogni utente della strada è tenuto a valutare i rischi potenziali di comportamenti imprudenti altrui quando siano prevedibili.

Di conseguenza, deve adeguare il proprio comportamento alle circostanze concrete, tenendo conto della possibilità che altri utenti della strada possano infrangere le regole e non essere prudenti.