Il fondo patrimoniale della famiglia per tutelarsi dal rischio d’impresa come funziona?

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Si tratta di uno strumento utile per imprenditori e professionisti in quanto, separando il patrimonio familiare da quello dell’attività lavorativa, protegge i beni familiari dai rischi d’impresa.

Di fatto, viene creato un patrimonio separato protetto dall’aggressione dei creditori, per debiti professionali, imprenditoriali, speculativi o finanziari.

Quindi i coniugi, oltre a scegliere tra comunione legale o separazione dei beni, possono costituire un fondo patrimoniale, destinato allo specifico scopo di far fronte ai bisogni della famiglia.

Si istituisce tramite atto pubblico notarile e per essere opponibile ai terzi deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Ovviamente, deve trattarsi di debiti estranei alle necessità familiari e quindi non sono tutelati eventuali debiti contratti per esigenze essenziali del nucleo familiare (istruzione figli, salute, mutuo casa, spese quotidiane).

Detto fondo non può essere consapevolmente creato per frodare i creditori.

In tal caso, tramite un’azione legale revocatoria i creditori possono rendere inefficace la sua costituzione e rivalersi sui beni del fondo.

COSA PREVEDE IL CODICE CIVILE

Il fondo patrimoniale familiare è un istituto introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 (Legge 151 del 1975) che ha innovato il Codice civile introducendolo negli articoli dal 167 e fino all’articolo 171.

Estrapolando dagli articoli del Codice ciò che può interessare a livello generale senza scendere in dettagli, quelli che seguono sono i punti chiave o informazioni essenziali.

CHI PUO’ COSTITUIRLO E CON COSA SI COSTITUISCE

Può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, o anche da una terza persona, ma in tal caso si perfeziona con l’accettazione dei coniugi, che può essere anche fatta con atto pubblico posteriore.

Possono essere compresi nel fondo solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito nominativi, con esclusione del denaro contante che comunque si può usare per acquistare un bene conferibile.

FORMA E OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

La costituzione deve avvenire tramite un atto pubblico notarile, con il quale vengono vincolati specifici beni (immobili, mobili registrati, titoli) al soddisfacimento di esigenze della famiglia.

Per farlo valere nei confronti dei creditori è necessaria l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio e la trascrizione nei registri immobiliari dei beni immobili.

PROPRIETA’ DEI BENI E AMMINISTRAZIONE

La proprietà dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, i guadagni vengono impiegati per i bisogni della famiglia, l’amministrazione è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.

Per vendere o ipotecare i beni servono il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, l’autorizzazione del giudice. 

Dal penultimo articolo (il 1709 è previsto il principale beneficio che si può conseguire attraverso la costituzione del fondo patrimoniale.

I beni che ne fanno parte non possono essere soggetti a esecuzione forzata “per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

L’AZIONE REVOCATORIA

I creditori possono chiedere l’inefficacia del fondo tramite l’azione revocatoria (art. 2901 c.c.) se dimostrano che è stato costituito per danneggiarli.

La Corte di Cassazione ha chiarito che debiti d’impresa o comunque non legati ai bisogni familiari rendono i beni aggredibili, se sussistono i presupposti per l’azione revocatoria che possono essere: pregiudizio per i creditori (eventus damni); consapevolezza del pregiudizio (scientia damni); intento di frodare (consilium fraudis).

In sintesi, con la costituzione dell’atto, non si possono “salvare” beni per debiti preesistenti la sua redazione e pubblicazione.

L’azione deve essere proposta entro i cinque anni, con termine che decorre non dalla stipula ma dalla data di pubblicità dell’atto.

CAUSE DI ESTINZIONE

I coniugi possono decidere di scioglierlo consensualmente tramite atto notarile.

Se ci sono figli minori, la giurisprudenza richiede l’intervento del Giudice Tutelare, che nominerà un curatore speciale per garantire la tutela degli interessi dei figli.

Altre cause di estinzione possono essere l’annullamento, il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Se ci sono figli minori, il vincolo permane fino alla maggiore età dell’ultimo figlio, anche in caso di divorzio o morte.

Se non ci sono figli minori, nel caso di morte, il fondo si estingue (salvo diversa disposizione testamentaria).