La libertà di stampa e il ruolo dell’informazione nella Costituzione italiana

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I Padri costituenti ritenevano che un’informazione libera e senza censure fosse necessaria per esercitare una cittadinanza attiva. Il diritto di informare ed essere informati lo consideravano fondamentale in quanto strumento indispensabile per permettere ai cittadini di partecipare consapevolmente alla vita politica del Paese.

La stampa, costituita dal complesso delle pubblicazioni giornalistiche come quotidiani e riviste, era considerata uno strumento plurale importantissimo per la democrazia. Un mezzo utilizzabile da chiunque avesse un’idea da diffondere senza le limitazioni esistite durante il ventennio fascista e doveva essere accessibile a tutti, per consentire ai cittadini un’effettiva capacità di indirizzare la vita pubblica.

Durante i lavori dell’Assemblea Costituente, non si ritenne necessario prevedere esplicitamente che le libertà di stampa dovesse essere garantita da appositi editori la cui unica attività fosse l’editoria. L’obiettivo principale non era definire i requisiti soggettivi dell’imprenditore editoriale, ma tutelare il diritto di tutti ad esprimere liberamente il proprio pensiero.

Allora non si pose il problema di distinguere, come è stato fatto dopo, tra “editore puro”, con attività economica esclusiva a garanzia di un’informazione indipendente da interessi terzi, da “editore impuro”, in quanto proprietario politicizzato o con interessi in altri settori.

Il problema si pose in tutta la sua gravità e la distinzione si fece negli anni ‘70 ed ‘80 del Novecento con l’avvento dei grandi gruppi editoriali legati all’industria e alla finanza e con la nascita della televisione commerciale.

Certamente durante i lavori emersero delle preoccupazioni legate al rischio che gruppi di potere economico o partiti politici potessero monopolizzare l’informazione; ma quando è stata redatta la Costituzione, la televisione neppure esisteva ed era inimmaginabile una limitazione sul pluralismo e sull’indipendenza dell’informazione come quella verificatasi nell’era berlusconiana.

I costituenti, che avevano un altissimo senso dell’onestà e della responsabilità, concepita come un dovere civico e morale, confidavano nel fatto che le funzioni pubbliche venissero adempiute con “disciplina ed onore” (art. 54) e che l’azione politica sarebbe avvenuta attraverso una pluralità di partiti in competizione tra loro, che avrebbero dovuto garantire il funzionamento della democrazia rappresentativa.

Era inimmaginabile ai tempi in cui è stata redatta la Costituzione che i partiti di massa allora esistenti fortemente radicati sul territorio e organizzati capillarmente, considerati una garanzia per il sistema democratico, crollassero per la scoperta di un colossale sistema di corruzione e finanziamento illecito   e che una formazione politica potesse nascere dalla “discesa in campo” televisiva di un personaggio che ha cambiato profondamente il sistema democratico fondato sui partiti.

Dopo che la Corte Costituzionale aveva più volte censurato il modo di fare informazione e più volte ribadito che un’informazione democratica deve essere plurale, obiettiva e completa, il berlusconismo ha rappresentato un’anomalia senza precedenti nelle democrazie occidentali.

Come ben sappiamo, sfruttando il momento e approfittando dell’occasione, l’imprenditore Berlusconi certamente dotato di grande intuito, capace di innovare la comunicazione, ma ignorando il pluralismo dell’informazione previsto in Costituzione, ha costruito la sua carriera politica (dominandola), con il controllo quasi totale del sistema televisivo nazionale attraverso le reti Mediaset e gestendo di fatto le nomine dei vertici della emittente pubblica Rai.

Tornando alla Costituzione, risulta che nei dibattiti riguardanti l’articolo 21 sulla libertà di stampa, emersero alcune riflessioni cruciali sulla natura dei finanziamenti ai mezzi di informazione, per questo fu esplicitamente inserito il comma che obbliga a rendere noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. L’intento era garantire la trasparenza e permettere al pubblico di conoscere esattamente chi ci fosse dietro la proprietà di un giornale.

Certamente non era allora immaginabile una deriva ed un declino tale da far piombare l’Italia in una situazione definita “problematica” essendo collocata al 49° posto su 180 Paesi nel 2025 e al 56° nel 2026 nella classifica mondiale sulla libertà di stampa (World Press Freedom Index stilato nel 2026 da Reporter senza frontiere); con il peggior risultato dell’intera Europa occidentale.

Il costante peggioramento nella suddetta classifica, deriva da un insieme di fatti legati tra loro limitativi del pluralismo e dell’indipendenza dell’informazione che si ricollegano a tre fattori che maggiormente comprimono il diritto dei cittadini a essere informati: la concentrazione proprietaria dei media, le pressioni politiche con intimidazioni e le querele temerarie ai giornalisti critici e indipendenti.

A proposito di forte riduzione e concentrazione dei media in poche mani, sta di fatto che testate giornalistiche e reti televisive sono state acquistate da editori vicini alla politica e da grandi gruppi industriali e quindi trasformate in strumenti di influenza politica o di negoziazione con società ed enti che hanno interessi in altri settori (finanza, sanità, edilizia).

In Italia sebbene la Costituzione, preveda il diritto dei cittadini a essere informati da fonti plurali e imparziali, il servizio pubblico d’informazione si è sempre più fortemente “politicizzato” per quanto riguarda le linee editoriali e “lottizzato” riguardo alle nomine apicali, a partire dalla storica consuetudine della “lottizzazione”, praticata da tutti i partiti, dove la fede politica è stata l’elemento fondamentale, e spesso decisivo, nell’assegnazione delle cariche dirigenziali

Dalla  spartizione delle cariche dirigenziali dei giornalisti e dei programmi televisivi tra le diverse forze politiche della Prima Repubblica, con il cambio del sistema politico nella Seconda e Terza Repubblica la situazione è notevolmente peggiorata, tanto che la Commissione Europea, nel suo periodico Rapporto sullo Stato di Diritto, ha evidenziato come l’eccessiva politicizzazione della RAI si traduca in nomine apicali guidate dai partiti di governo e in una continua pressione (che forse prima era meno evidente!) sulla gestione editoriale.

Alla persistente ingerenza della politica nella gestione del servizio pubblico radiotelevisivo della RAI, si aggiunge quindi il fatto che l’autonomia giornalistica viene minata dalle pressioni sulle linee editoriali che spinge molti giornalisti a praticare forme di autocensura per tutelare il proprio posto di lavoro o l’ascesa professionale.

L’uso sistematico di querele temerarie (le cosiddette querele SLAPP), ovvero cause legali infondate intentate da figure di potere con l’unico scopo di intimidire e logorare economicamente i professionisti, spesso promosse da esponenti politici di primo piano, serve a creare autocensura e costituisce un forte deterrente per il giornalismo d’inchiesta.

In alcune aree del Paese, i cronisti lavorano in condizioni di rischio, sono bersaglio di intimidazioni da parte della criminalità organizzata (soprattutto al Sud) e di gruppi eversivi estremisti, con la necessità di dover attivare misure di protezione e scorte.

A questo si aggiunge l’approvazione di normative (definite “leggi bavaglio”) che tendono a limitare la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare, ostacolando il lavoro del giornalismo d’inchiesta. Come se tutto questo non bastasse, la cronaca degli ultimi tempi da notizia che sono stati documentati episodi di sorveglianza digitale illecita su giornalisti italiani (tra cui il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, e il reporter Ciro Pellegrino).

Mi sono dilungato troppo. Spiegherò in un prossimo articolo come il diritto di essere informati dalla libera stampa non è assoluto ma trova i suoi limiti nel rispetto degli altri diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Spiegherò anche che nella possibilità di manifestare liberamente il proprio pensiero prevista dall’articolo 21, si fonda l’esercizio del diritto di critica politica. La Cassazione ha più evidenziato come in una democrazia rappresentativa, esercitare questo diritto assume un altissimo valore civico, poiché permette alla collettività di indirizzare la vita pubblica, controllare chi governa e stimolare il dibattito. Sarà interessante verificare come la giurisprudenza della Corte di Cassazione ne definisce i confini ponendo limiti e indicando quelli insuperabili.