Le spese per l’assistenza ai disabili sono interamente deducibili

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La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile ha stabilito che le spese per l’assistenza a persone affette da disabilità grave e permanente sono sempre interamente deducibili, a prescindere dal reddito del beneficiario. Non è neppure necessario che chi si prende cura dell’invalido abbia una specifica qualifica professionale. La decisione smentisce l’operato dell’Agenzia delle Entrate secondo cui solo le spese per assistenza specialistica prestata da personale qualificato (come infermieri, fisioterapisti operatori socio sanitari) possono essere dedotte integralmente. Per la Cassazione, invece, il criterio rilevante è la finalità dell’assistenza e non la specializzazione dell’operatore. Quindi, sono deducibili indipendentemente dalla qualifica del personale impiegato.

LA NORMATIVA

La questione sottoposta al vaglio della suprema Corte riguarda l’interpretazione della seguente normativa:
l’articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR prevede la deduzione integrale delle spese per “assistenza specifica” a soggetti con disabilità grave e permanente.
l’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR prevede una detrazione d’imposta limitata al 19% della spesa sostenuta, con un tetto massimo di 2.100 euro annui e solo per contribuenti con redditi fino a 40.000 euro ed è quindi meno favorevole per il contribuente.
L’ordinanza chiarisce la differenza tra queste due principali disposizioni fiscali in materia di spese per assistenza ai disabili.

IL CASO

La vicenda nasce dal ricorso di un contribuente che aveva dedotto integralmente dal proprio reddito le spese sostenute per l’assistenza domiciliare prestata da due collaboratrici domestiche alla moglie, riconosciuta invalida al 100%. L’Agenzia delle Entrate contestava la deduzione integrale sostenendo che, ai sensi della normativa vigente (articolo 10 del TUIR), solo le spese per assistenza specialistica prestata da personale qualificato (come infermieri, fisioterapisti o OSS) possono essere dedotte integralmente. Secondo l’Agenzia, le spese per assistenza generica fornita da collaboratrici domestiche dovevano farsi rientrare nella normativa che prevede una detrazione d’imposta per le spese di assistenza a soggetti non autosufficienti, con l’applicazione di specifici limiti di importo e di reddito (articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR). Il contribuente, non condividendo questa interpretazione, ha presentato ricorso, prima impugnando l’avviso bonario e successivamente la cartella esattoriale dell’Agenzia delle Entrate, sostenendo che l’assistenza prestata alla moglie disabile grave doveva essere considerata spesa deducibile integralmente, indipendentemente dalla qualifica professionale degli assistenti.
La Commissione Tributaria provinciale di Torino accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava la cartella esattoriale. L’agenzia delle Entrate impugnava la decisione di primo grado appellandosi alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte che rigettava l’appello, confermando l’annullamento della cartella. Avverso questa pronuncia, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 449/2025 ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, indicando la corretta interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lettera b) del TUIR il quale, come sopra specificato prevede la deduzione integrale delle spese per “assistenza specifica” a soggetti con disabilità grave e permanente. Sancendo un principio di diritto particolarmente favorevole ai contribuenti che assistono familiari con disabilità grave, la suprema Corte ha stabilito che il concetto di “assistenza specifica” non può farsi dipendere dalla qualifica del prestatore d’opera, ma dalla finalità dell’assistenza stessa, ovvero il sostegno a una persona con disabilità grave e permanente.
L’Agenzia delle Entrate riteneva (probabilmente continuerà a ritenere) che tale locuzione dovesse riferirsi alla qualifica professionale di chi presta l’assistenza e che, quindi, la deducibilità integrale fosse limitata solo alle prestazioni di personale sanitario o socio-sanitario. La Cassazione ha sostanzialmente stabilito che non è corretto assimilare le spese per l’assistenza ai disabili gravi a quelle per i soggetti non autosufficienti, considerato che il TUIR prevede un regime fiscale più favorevole per le persone con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992. Pertanto, anche le spese per assistenza fornita da collaboratrici domestiche possono essere dedotte integralmente, a condizione che il destinatario dell’assistenza sia una persona con disabilità grave e permanente, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992 e che le spese siano documentate e finalizzate a garantire la cura del disabile in modo continuativo.
La decisione della Cassazione rappresenta un punto di svolta significativo, finalizzato a garantire un sistema fiscale più equo, che tenga conto dell’onere economico derivante dall’assistenza continuativa alle persone con disabilità. Resta da verificare se l’Agenzia delle Entrate accoglierà tale orientamento giurisprudenziale favorevole ai contribuenti.