Le stesse regole del divorzio si applicano alle unioni civili

Anche nelle unioni civili si può chiedere un assegno economico dopo lo scioglimento del legame, applicando i medesimi criteri sostanziali già applicati nel matrimonio per l’assegno divorzile.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con una recentissima Ordinanza (n. 25495 del 17 settembre 2025), con la quale ha fissato in modo chiaro ed inequivocabile quando e perché l’assegno è dovuto.
La decisione rappresenta un passo importante verso la piena equiparazione tra unioni civili e matrimonio, garantendo una maggiore e più ampia tutela dei diritti.
La Corte non introduce un automatismo, il riconoscimento del diritto deve basarsi su un’analisi effettiva della vicenda della coppia e della situazione economica.
Per ottenere l’assegno, è necessario provare che ci sia stato un reale sacrificio personale (ruoli di cura, rinuncia a una carriera, sostegno alla carriera dell’altro) o uno squilibrio economico dovuto alle scelte di vita condivise dalla coppia.
Quindi, il criterio fondamentale per la concessione è la dimostrazione di un effettivo divario economico.
Infatti, l’assegno ha una valenza sia “assistenziale” (per il partner più debole) sia “perequativo-compensativo” (per chi ha contribuito alla vita comune, anche attraverso rinunce professionali).
Per la Cassazione, l’unione civile quale “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” esprime solidarietà e merita le stesse tutele del matrimonio.
Pertanto, trova applicazione il comma 6 dell’articolo 5 della legge n.898/1970 in materia di assegno divorzile il quale “presuppone lo scioglimento del vincolo” e l’avvio di “una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza dell’autoresponsabilità”.
Le convivenze di fatto sono escluse da questa equiparazione e sono tutelate in modo diverso, principalmente tramite contratto.










