Licenziato per uso privato dell’auto aziendale in orario di lavoro

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La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento di un dipendente che utilizzava l’auto aziendale per uso personale durante l’orario di lavoro. Provvedimento giustificato dal fatto che riducendo in modo fraudolento il tempo della prestazione, in una situazione di apparenza lavorativa, il lavoratore ha commesso una grave violazione contrattuale. Le prove del detective non hanno violato né la privacy del dipendente né lo statuto dei lavoratori perché è stato pedinato in luoghi pubblici e con il solo fine di accertare le cause dell’allontanamento.

LA VICENDA

Il dipendente impugna giudizialmente davanti al Tribunale competente il licenziamento inflittogli per aver utilizzato per motivi personali, durante l’orario di servizio, l’auto aziendale concessagli in uso solo per esigenze attinenti all’attività lavorativa.

L’azienda ha proceduto al licenziamento, dopo aver accertato, per il tramite di un’agenzia investigativa appositamente incaricata, l’uso improprio del mezzo aziendale in svariate circostanze. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento e la Corte di Appello, ha respinto la domanda di annullamento della sentenza, ritenendo provati gli addebiti contestati grazie alle indagini condotte dall’ agenzia investigativa.

I giudici ha ritenuto legittimo il licenziamento, perché con tale comportamento in una “situazione di apparenza lavorativa, riduceva in modo fraudolento il tempo della prestazione.

I fatti contestati sono stati ricondotti nell’ambito delle previsioni del CCNL applicato al rapporto, che prevedeva la sanzione del licenziamento “per l’ipotesi di irregolare scritturazione, timbratura di cartellino/badge o altra alterazione dei sistemi aziendali di controllo e di presenza effettuate con dolo”.

Il lavoratore ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, da un lato, l’illegittimità dell’attività investigativa svolta dall’investigatore privato, per aver effettuato il controllo in modo occulto e all’esterno della sede aziendale e quindi, secondo il ricorrente, violando lo Statuto dei Lavoratori e la normativa sulla privacy; dall’altro, sostenendo la riconducibilità della condotta addebitata tra quelle punibili con sanzioni disciplinari conservative del posto di lavoro.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Sull’aspetto centrale della vicenda giudiziaria, che riguarda la validità dell’attività investigativa condotta dal datore di lavoro tramite un’agenzia privata, i giudici della suprema Corte, con l’Ordinanza 12.02.2025 n. 3607, hanno ribadito un orientamento oramai consolidato in merito alla necessità di tutelare gli interessi aziendali, perseguita attraverso “controlli difensivi” da parte delle aziende.

Vale a dire la piena legittimità di quelle attività la cui finalità esclusiva sia la tutela del patrimonio aziendale e non anche l’accertamento della prestazione lavorativa (cfr. Cassazione 6468/2024, 6174/2019, 4670/2019, 15094/2018, 8373/2018, 10636/2017). La tutela del patrimonio aziendale è come un dovere di ogni serio imprenditore che, così facendo, dimostra di avere riguardo anche degli altri lavoratori (cfr. Cassazione 25765/2024).

A maggior ragione quando il lavoro deve essere eseguito al di fuori dei locali aziendali, ossia in luoghi in cui è più facile la lesione dell’interesse all’esatta esecuzione della prestazione lavorativa e dell’immagine dell’impresa, all’insaputa dell’imprenditore (cfr. Cassazione 22051/2024 e 27610/2024).

Nel caso di specie, la legittimità dell’attività svolta dall’investigatore privato è stata ritenuta inoppugnabile in quanto finalizzata a tutelare un diritto in sede giudiziaria e svolta nel rispetto di tutti i dettami normativi: incarico scritto; finalità specifica; elementi di fatto che hanno giustificato l’investigazione e indicazione della sua durata. Dei dati trattati e riferiti al committente è stata verificata in sede giudiziale la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità.

Quindi, anche i giudici di legittimità hanno escluso che l’attività di verifica fosse in contrasto con lo statuto dei lavoratori e non vi è stata lesione della privacy, perché il dipendente è stato pedinato in luoghi pubblici e con il solo fine di accertare le cause dell’allontanamento.

Per quanto attiene lo statuto dei lavoratori, l’attività intrapresa dal datore di lavoro è stata del tutto legittima, in quanto finalizzata a verificare un comportamento scorretto del lavoratore che certamente non rientra nei suoi obblighi contrattuali ed anzi si pone in netto contrasto.

Il dipendente ha falsamente attestato la sua presenza in servizio e utilizzato per fini personali il mezzo aziendale, nonostante fosse destinato ad uso esclusivamente di servizio. L’uso improprio della vettura e l’orario lavorativo retribuito senza merito rappresentano certamente un danno economico che incide sul patrimonio dell’azienda. Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il lavoratore al pagamento delle spese di giudizio e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.