Limiti della libertà di stampa e motivi della profonda crisi

Nell’articolo della settimana scorsa ho spiegato come l’informazione libera e senza censure venisse considerata dai Padri costituenti il pilastro fondamentale della democrazia rappresentativa da loro voluta e disciplinata nella Carta.
L’articolo 21 della Costituzione, che tutela la libertà di espressione e di stampa, riguarda il diritto e il dovere del giornalista di informare, ma soprattutto il diritto del cittadino ad essere informato. Viene definito da molti impropriamente “l’articolo dei giornalisti”, in realtà è l’articolo dei cittadini che vogliono sapere, conoscere e valutare per esercitare, il proprio diritto di voto in modo consapevole.
Ovviamente, il diritto di essere informati dalla libera stampa (diritto di cronaca), come accennavo in conclusione dell’articolo, non può essere assoluto perché deve rispettare altri diritti fondamentali.
Al limite esplicito previsto dallo stesso articolo 21, che vieta espressamente “le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”, si aggiungono limiti impliciti delineati dalla giurisprudenza e dalla dottrina che non sono specificati nel testo. Limiti che servono a tutelare altri diritti e interessi costituzionalmente garantiti attraverso il bilanciamento degli interessi.
La stampa ad esempio non può diffamare o ledere la dignità delle persone e il diritto di cronaca deve rispettare la sfera privata dei singoli. In aggiunta, deve sempre tutelare i diritti soggettivi assoluti e inviolabili che salvaguardano la persona umana e i suoi attributi essenziali come la dignità, la privacy e la presunzione di innocenza.
Tuttavia la situazione cambia nel caso vi sia un interesse pubblico preminente nella diffusione dell’informazione lesiva che in tal caso si considera legittimamente pubblicata se risultano rispettati tre limiti fondamentali, storicamente definiti “il decalogo del giornalista”.
Dall’insieme delle decisioni dei giudici, si deduce che si devono considerare “legali”, tanto da escludere il reato di diffamazione o qualsiasi responsabilità civile, anche notizie pregiudizievoli o compromettenti che ledono la reputazione altrui se vengono contemporaneamente rispettati i tre principi basilari del suddetto decalogo: se i fatti riportati risultano essere veri (verità oggettiva della notizia) o, quantomeno, frutto di un controllo accurato e in buona fede delle fonti (cosiddetta verità putativa); se c’è un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti (pertinenza) e se l’informativa viene data usando un linguaggio non offensivo o denigratorio (continenza).
A proposito dell’attuale intolleranza e ostilità alla critica politica, c’è da sottolineare che durante i lavori preparatori ci fu un dibattito intensissimo sulla necessità di tutelare la critica politica come fondamento dello Stato democratico, salvaguardandola dal rischio di essere repressa. Per Piero Calamandrei, il Parlamento doveva diventare la “casa della critica, un luogo di esame di coscienza e di dialettica senza bavagli, in netta contrapposizione al passato”.
Più che un semplice esercizio di dissenso, la sua funzione doveva essere quella di evitare “assopimento nel dibattito, permettendo all’opinione pubblica di evolvere e garantire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita dello Stato”.
Oltre a mantenere viva la dialettica, prevenendo l’assopimento del dibattito e quindi fungere da stimolo, il ruolo centrale e privilegiato della critica politica doveva essere quello di “esercitare il controllo sul potere costringendolo a migliorare le proprie azioni”.
Fu chiaro sin da subito che la critica politica, basata su fatti di interesse pubblico e su argomentazioni veritiere potesse superare la soglia di liceità ed essere aspra, brutale e orientata a screditare l’avversario, purché non scadesse nell’attacco personale gratuito o nella diffamazione fine a sé stessa.
Nel corso degli anni la giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione (per l’ordinamento italiano) e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) hanno più volte ribadito che, rispetto al diritto di cronaca, la critica politica è per sua natura un giudizio di valore (un’opinione soggettiva) e non una mera narrazione asettica dei fatti. Per questo motivo, i limiti di “continenza” del linguaggio utilizzato possono essere molto più ampi ed elastici. È consentito usare toni aspri, provocatori e polemici, purché non si scada nell’insulto gratuito o nell’aggressione personale.
Per quanto riguarda il limite della verità: poiché l’opinione non è né vera né falsa, il requisito della “verità” nel diritto di critica politica è affievolito. Tuttavia, i fatti o i presupposti logici da cui parte la critica devono essere veri e corrispondenti alla realtà.
Nel diritto di critica politica, poiché la censura consiste nell’espressione di opinioni e giudizi di valore, il requisito della verità assume contorni più sfumati rispetto al diritto di cronaca. L’opinione non può considerarsi né vera né falsa e quindi la “verità” non riguarda l’oggettività dell’opinione in sé, ma l’esattezza dei fatti su cui la critica si fonda.
La giurisprudenza ha chiarito che per quanto riguarda il “presupposto fattuale”, non è ammissibile criticare severamente basandosi su presupposti del tutto inventati. Una critica soggettiva aspra o irritante, deve sempre partire da un fatto storico vero, o comunque oggettivamente verificato.
La stessa giurisprudenza riconosce l’esimente escludendo la punibilità se l’autore agisce nella convinzione, ragionevole e documentata, che i fatti siano veri, anche se in seguito si rivelano oggettivamente inesatti.
Sarà argomento del prossimo articolo la grave criticità dei tempi attuali, inimmaginabile per i Costituenti, che è quella della molesta e fuorviante disinformazione delle Fake News che spesso si basano su illazioni, teorie del complotto o decontestualizzazione di eventi reali con l’uso anche di video vecchi diffusi come fossero recenti.
Ad aggravare la situazione, come se non bastasse, ci è dato constatare che si sta cercando in tutti i modi di eliminare l’intermediazione giornalistica. Chi governa, in palese trasgressione dei ai principi sanciti dall’articolo 21 della Costituzione, non accetta e non risponde più le domande “scomode”, che per un politico sono soprattutto quelle che mettono in luce il divario tra le promesse elettorali e la realtà amministrativa.










