Lo Stato di ebbrezza può essere accertato anche senza etilometro

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Per la Cassazione, la guida in stato di ebbrezza può essere provata anche senza etilometro quando segnali evidenti, come l’odore di alcol che si percepisce dal respiro e comportamenti irrazionali costituiscano indici sufficienti per dimostrare l’alterazione psicofisica del conducente.

CASO DI SPECIE

Nel caso di specie, secondo quanto accertato dai giudici di merito, l’imputato, effettuando una retromarcia per parcheggiare, andava ad invadere un marciapiede e reagiva in modo sconsiderato alle rimostranze di un pedone che aveva rischiato di essere travolto.

All’arrivo della polizia, l’uomo faceva qualche passo barcollando e si lasciava cadere sul cofano dell’auto di servizio.

Gli agenti tentarono di effettuare l’alcoltest ma per due volte l’interessato non riuscì a soffiare nel boccaglio nonostante le spiegazioni fornite.

 Accompagnato in Commissariato insieme a un amico che era con lui, durante il tragitto i due si dimenarono all’interno della vettura di servizio. L’amico riferì che entrambi avevano bevuto circa mezzo litro di birra. Una volta arrivati nel posto di polizia, le condizioni psicofisiche non consentirono l’esecuzione dell’accertamento strumentale perché non era in grado di insufflare la quantità minima d’aria per l’etilometro. Peraltro, l’imputato proseguì con condotte impulsive e gesti autolesionistici tra cui testate contro il muro.

LA DECISIONE DEI GIUDICI DI MERITO

Pur in mancanza dell’accertamento strumentale, sulla base dei molteplici indicatori sintomatici dello stato di alterazione suesposti, il primo giudice ritenne applicabile la sanzione prevista per un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

Per tale stato d’ebbrezza l’articolo 186, commi 1 e 2, lettera b), del codice della strada prevede l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2025, aveva confermato la responsabilità dell’imputato per violazione della medesima norma codice della strada, riducendo la pena a quattro mesi di arresto, con ammenda di 1.500 euro e sospensione della patente.

Riduzione concessa solo in considerazione del fatto che fosse incensurato.

LA CASSAZIONE

La Cassazione penale con la Sentenza 24/11/2025, n. 38177, ha confermato che la mancanza del dato tecnico dell’etilometro non impedisce l’accertamento del reato quando il quadro complessivo mostra una perdita di lucidità e comportamenti tipici dell’ebbrezza, compresi atti autolesionisti.

La Corte ha giudicato adeguata la motivazione dei giudici di merito che hanno ritenuto superata la soglia prevista dall’articolo 186, lettera b), del Codice della strada per l’incapacità dell’imputato di collaborare all’alcoltest, unita agli altri segnali rilevati dagli agenti.

Nel caso in esame, precisa la Cassazione, “la necessaria motivazione congrua è ravvisabile, in ragione della evidenziata incapacità dell’istante, per l’effetto dell’ebbrezza alcolica, non solo di collaborare per l’accertamento del livello alcolometrico mediante l’apparecchiatura a disposizione degli accertatori, ma anche per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo grado e ribaditi da quella d’appello, idonei a far ritenere superata la soglia di cui alla lettera b) dell’articolo 186 del Cds”.

La stessa problematica, relativa all’accertamento dello stato di ebbrezza senza etilometro, è stata diffusamente esaminata su questo giornale, nel commento (del 3 luglio 2024) alla Sentenza n. 20763 del 27 maggio 2024. https://velletrilife.it/revoca-patente-anche-senza-etilometro-bastano-elementi-sintomatici/

Già con detta decisione è stato affermato il principio secondo cui “in mancanza di accertamenti tecnico-scientifici è consentito stabilire l’eccessiva assunzione di alcool dalla presenza di circostanze sintomatiche che possono essere soggettive o oggettive”.

In particolare si tratta di indicatori che possono riguardare:

  • le condizioni del guidatore: odore alcolico del respiro, rossore al viso, occhi lucidi, linguaggio sconnesso, difficoltà di espressione verbale e di coordinamento motorio, tono di voce immotivatamente alto, eloquio sconnesso, andatura barcollante, forte euforia, stato confusionale, eccessiva sudorazione, respirazione affannosa;
  • le modalità di guida: imprudenze varie, come andatura a zigzag, immotivati e improvvisi scarti laterali, uso improprio dei dispositivi luminosi, reazioni inconsulte e scoordinate all’intimazione dell’alt con tono di sfida verso gli agenti del traffico ecc.