Può ottenere l’indennità di accompagnamento chi è autosufficiente?

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Domanda: Per poter ottenere l’indennità di accompagnamento la persona invalida deve necessariamente risultare non deambulante e non autonoma? Oppure può essere riconosciuta anche a chi è autosufficiente, nel senso che può svolgere autonomamente gli atti quotidiani nella propria abitazione ma non può uscire per provvedere all’acquisto dei beni necessari per vivere senza l’aiuto di un’altra persona?

PREVISIONE LEGALE

L’indennità di accompagnamento, che è stata istituita nel 1980 dalla legge n. 18, a differenza di altri benefici economici concessi agli invalidi, è indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali della persona.

L’indennità è riconosciuta normalmente per patologie molto gravi. Solo per fare qualche esempio, danno diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento le malattie mentali, come schizofrenia e bipolarismo, l’autismo, le malattie congenite, fra cui la Sindrome di Down, il Parkinson, l’Alzheimer, la sclerosi multipla, problemi cardiovascolari gravi, seri problemi neurologici e tutte le malattie croniche che necessitano di assistenza e cure continuative.

L’accertamento che la persona non è autosufficiente e possiede i requisiti sanitari per ottenere l’indennità è effettuato da un’apposita commissione Inps, che valuta la documentazione sanitaria presentata e le condizioni di autonomia e autosufficienza della persona, tramite una visita medico-legale.

L’indennità, se riconosciuta, viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

Come spiega l’Inps nel suo sito ufficiale è una prestazione economica, erogata su domanda e versata ai soggetti invalidi civili totali che, per malattie fisiche o psichiche, si trovino “nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita”.

In base a tale previsione, sembrerebbe inutile presentare la domanda per far ottenere l’indennità di accompagnamento a chi è in grado di muoversi e svolgere le faccende domestiche.

L’estensione del sussidio anche a persone autonome (in casa) l’ha reso “ipoteticamente” possibile una lontana sentenza della Corte di Cassazione che ha introdotto il principio di “parziale autosufficienza”, prendendo in considerazione chi è autosufficiente in casa ma non è in grado di uscire dalla propria abitazione senza essere accompagnato.

SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Chiarito che tale indennità è normalmente riconosciuta quando ricorrano gravi problemi di salute, secondo quanto stabilito dalla Cassazione, con la sentenza numero 8060 del 27 Aprile 2004, anche in assenza di patologie o malattie come quelle sopra indicate, esistono casi concreti in cui una persona può muoversi e compiere in autonomia gli atti quotidiani all’interno della propria casa, ma non anche fuori e all’esterno di essa.

In circostanze come queste, tipiche di molti anziani che vivono in scomodi borghi o vecchi palazzi senza ascensore, va tutelata anche la condizione di autosufficienza parziale, in quanto il fatto di non poter provvedere alle proprie necessità costituisce comunque una grave limitazione.

Pertanto, ricapitolando, può ottenere l’indennità di accompagnamento anche chi è autosufficiente per gli atti quotidiani all’interno della propria abitazione, ma ha una comprovata necessità di assistenza fuori dalle mura domestiche, al fine, ad esempio, di provvedere al rifornimento di dei beni necessari per vivere, quali cibo e bevande oppure per l’acquisto di farmaci.

Resta incontrovertibile il fatto che l’invalido autosufficiente in casa può ottenere l’indennità di accompagnamento esclusivamente se è riconosciuta dalla commissione medica appositamente incaricata che, considerata la situazione concreta, dovrà valutare come effettiva l’impossibilità di svolgere autonomamente attività fuori dalle mura domestiche.

COSA FARE SE L’INDENNITA’ VIENE NEGATA

In caso di diniego dell’indennità da parte dell’Inps, chiunque voglia fare ricorso avverso il verbale di invalidità che nega l’accompagnamento, entro il termine di 6 mesi dal rigetto della domanda, deve obbligatoriamente richiedere, tramite un avvocato, al Tribunale del Lavoro,  un accertamento tecnico preventivo, che consiste nella richiesta di nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (medico-legale) per valutare in modo imparziale le condizioni psico-fisiche dell’interessato, affinché il Giudice possa decidere se il soggetto abbia o meno diritto all’accompagnamento.