Si ha diritto al risarcimento se viene investito e ucciso il proprio cane?

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Cani e gatti sono considerati ormai da tempo come membri effettivi del nucleo familiare. L’amore che un individuo può provare per il suo animale è tale che la sua scomparsa può essere considerata come un lutto, con la conseguenza che la sofferenza del padrone è paragonabile all’afflizione per la morte di una persona cara. Mi è stato chiesto se è ammissibile, ed accettabile dai giudici, una richiesta di risarcimento del danno per l’investimento e l’uccisione del proprio cane.

RISARCIBILITA’ DEL DOLORE

Il tema posto riguarda la risarcibilità del dolore e della sofferenza psico-fisica, come danno non patrimoniale.  La questione relativa alla morte dell’animale d’affezione, causata dalla condotta illecita altrui, risulta essere particolarmente dibattuta e contrastata dal punto di vista giurisprudenziale.

Quando si parla di dolore, emotivo o psicologico, si fa riferimento ad un danno non suscettibile di valutazione economica e quindi si parla di un danno di natura non patrimoniale.  Il denaro non può mai essere idoneo a colmare il vuoto lasciato dalla perdita di un legame affettivo. Pur non essendo un bene a cui può essere attribuito un prezzo o un costo, tuttavia, ciò non vuol dire che non possa avere uno specifico risarcimento. La richiesta deve essere fondata secondo la legge considerato che l’articolo 2059 del Codice civile espressamente lo prevede: “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Quindi deve essere la legge a determinare quando il dolore patito da un individuo è concretamente risarcibile.

A tal proposito è utile ricordare che nella prassi il risarcimento del danno non patrimoniale è oggi ammesso in tre ipotesi differenti:

  1. quando la legge espressamente prevede il ristoro del danno non patrimoniale.
  2. quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato.
  3. quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, riconosciuti dalla Costituzione.

MANCANZA DI UNA LEGGE

Quanto al risarcimento per gli animali di affezione, la mancanza di indicazioni legislative, che esplicitamente prevedano una casistica di risarcimento possibile, ha notevolmente contribuito ad alimentare dubbi e perplessità sul tema.

In questo caso, come in tutti i casi di mancanza di leggi specifiche, i giudici, interpretando “liberamente” le norme fatte valere dalle parti in causa, molto spesso creano incertezza per contrasti interpretativi della stessa norma giuridica. Questi contrasti possono riguardare sia l’applicazione della legge che l’interpretazione di concetti giuridici complessi. Si può arrivare al punto che diverse sezioni semplici della stessa Corte di Cassazione esprimano interpretazioni diverse della stessa norma giuridica. In questi casi, generalmente c’è un rinvio alle Sezioni Unite della Cassazione, che dovrebbe risolvere il contrasto garantendo l’uniformità dell’interpretazione del diritto.

LA PRONUNCIA DELLE SEZIONI UNITE IN MATERIA

Le Sezioni Unite della Cassazione nel 2008 hanno escluso in modo deciso il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla morte dell’animale d’affezione. Con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974, 26975, note come sentenze di “San Martino”, in quanto emesse tutte l’11 novembre, i giudici di legittimità hanno ritenuto non significativo (“futile”) il rapporto e quindi inconcepibile la risarcibilità di qualsiasi “pregiudizio non pecuniario sofferto per la perdita di un animale”. In particolare hanno affermato il “difetto dell’ingiustizia costituzionalmente qualificata (..) incidendo la lesione su un rapporto, tra uomo ed animale, privo, nell’attuale assetto dell’ordinamento, di copertura costituzionale”.

La decisione del massimo organo giurisdizionale, non è bastata a dirimere i contrasti, tant’è che i giudici di merito continuano ad essere divisi sulla risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla perdita o lesione dell’animale d’affezione. Come mai?

Una breve spiegazione per dire che in Italia, facente parte del cosiddetto civil law, insieme a Portogallo, Spagna, Francia, Austria, Germania, Olanda, Belgio, il giudice, in qualsiasi grado di giudizio, può interpretare secondo la propria discrezionalità ogni disposizione di legge, e può discostarsi dalle posizioni della Suprema Corte fornendo adeguata motivazione.

In un sistema come quello inglese o degli Stati Uniti (common law.) dove il precedente giurisprudenziale è una fonte primaria del diritto con effetto vincolante, la decisione della Cassazione avrebbe impedito qualsiasi diversa decisione ai giudici di merito.

SENTENZE DEI GIUDICI DI MERITO

Si tratta di un contesto decisionale, dove la distinzione tra favorevoli e contrari si riferisce alla inclusione, o meno, del legame affettivo con l’animale da compagnia tra le attività realizzatrici della persona di cui all’articolo 2 della Costituzione.

Alcuni Tribunali hanno emesso sentenze sfavorevoli alla risarcibilità, adeguandosi alla suprema Corte nel ritenere non leso un diritto inviolabile garantito dalla Costituzione (art. 2). Per il Tribunale di Catanzaro “della perdita dell’animale di affezione non sussiste un’ingiustizia costituzionalmente qualificata e non può pertanto essere concessa una somma a titolo di danno non patrimoniale” (Trib. Catanzaro, 05.05.2011). Allo stesso modo, il Tribunale di Milano con due sentenze contrarie alla risarcibilità, ha stabilito che “la morte di un animale d’affezione non configura la lesione di un diritto inviolabile della persona, pertanto non è ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale”. (Trib. Milano, 20 luglio 2010; Trib. Milano, 01.07.2014).

Tuttavia, la prevalente giurisprudenza di merito ritiene che le conclusioni delle Sezioni Unite del 2008 non sono rispondenti ad “una lettura contemporanea delle abitudini sociali e dei relativi valori”, perché non si può più considerare “futile” la perdita dell’animale d’affezione, “posto che nell’evoluzione del costume l’animale è ora visto come integrato nell’ambito familiare e parte del contesto affettivo”. È innegabile, infatti, che, “in date circostanze, il legame tra animale e padrone è tale che la sua interruzione (per morte causata dell’animale) determini un importante sconvolgimento nella vita della persona (si consideri, ad esempio, il caso di una persona anziana, che rimanga improvvisamente priva dell’affetto, espresso dall’animale)”.

In questa prospettiva, il rapporto affettivo con il proprio animale è stato ricostruito come “espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall’ art. 2 della Costituzione”.

(App. Torino, 29.10.2012, n. 6296; Trib. Rovereto, 18.10.2009, n. 499; Trib. Parma, 02.05.2018, n. 605; (Trib. Pavia 17.09.2016, n. 1266, Trib. Vicenza n. 24/2017).

A dar man forte e a confluire in questa corrente due recenti sentenze della Cassazione, secondo cui la prova dell’effettivo pregiudizio subìto, che il padrone deve fornire, può essere rappresentata anche da “elementi indiziari, come presunzioni gravi e concordanti, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa” (Cass. civ., 2203/2024, Cass. civ., 29206/2019).

Quindi, nel caso venga provato un danno grave non limitato a fastidi o disagi, ma effettivamente legato alla sofferenza patita dal proprietario, il danno non patrimoniale da perdita o lesione dell’animale d’affezione può e deve essere risarcito.