Sul risarcimento dei danni non patrimoniali da infiltrazioni in condominio

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Come accennato nel precedente articolo, nel caso di infiltrazioni in appartamenti privati, molto spesso al danno materiale si aggiunge un danno “risarcibile” di tipo non patrimoniale dovuto al disagio.

Questo capita soprattutto quando viene compromessa la vivibilità della casa per un periodo non breve e ne vanno di mezzo le proprie abitudini, le relazioni, la serenità personale, la salute.

Un danno alla condizione fisica non dimostrabile dal danneggiato in termini monetari.  Quindi, il risarcimento viene valutato e quantificato dal giudice in via equitativa se riconosciuto.

Nella categoria dei danni non patrimoniali, dovuti per lesione di fondamentali diritti costituzionali, rientrano il danno esistenziale, quello biologico e quello morale.

DANNO ESISTENZIALE. Si definisce “esistenziale” quel danno che, pur non procurando una lesione alla integrità fisica, va ad incidere nella sfera relazionale della persona e su valori fondamentali dell’esistenza di un individuo. Lo si è definito anche come “lo sconvolgimento dell’agenda quotidiana” ed anche “la rinuncia forzata ad occasioni felici”.  

Non un danno alla salute in senso fisico ma un danno che causa un peggioramento della qualità della vita e per questo si considera arrecato all’esistenza. 

E il danno che maggiormente entra in gioco nel caso di infiltrazioni, perché riguarda la sfera di relazione del soggetto e si sostanzia in un impedimento agli intrattenimenti e a quelle attività tipiche che realizzano la persona umana. 

DANNO MORALE. Nel danno morale il risarcimento riguarda la sofferenza, lo stato psichico di angoscia.

DANNO BIOLOGICO. Nel danno biologico viene risarcita la menomazione, medicalmente accertabile, dello stato psico-fisico della persona.

RILEVANZA INTERESSE LESO

Il nodo giurisprudenziale con relativo dibattito dottrinale è incentrato soprattutto sulla rilevanza che l’interesse leso deve avere e su come deve essere provato il pregiudizio subito, per poter ottenere il risarcimento del danno esistenziale.

C’è da considerare che per la Cassazione il danno esistenziale “va sempre provato e può essere liquidato solo in presenza di una radicale alterazione delle proprie abitudini di vita”

È stato pure precisato dalla stessa decisione che non si ha diritto al risarcimento per un lieve mutamento peggiorativo della propria quotidianità e delle proprie abitudini di vita, perché “il danno esistenziale consiste non già nel mero “sconvolgimento dell’agenda” o nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e in particolare da meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità, bensì nel radicale cambiamento di vita, nell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, nello sconvolgimento dell’esistenza”. (Cass. civ. Sez. III, Ord., 29-01-2018, n. 2056).

A proposito del fatto che “non può essere invocato alcun risarcimento a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress e violazioni del diritto alla tranquillità”, la Cassazione ha pure precisato che “il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuta solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile” ed infine che vi sia “specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in sé stesso”. (Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019).

VIOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA’

Un importante principio giuridico è stato espresso dal Tribunale di Firenze il quale ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione del diritto di proprietà, incluso dal giudice nella categoria dei diritti fondamentali inerenti alla persona. In base a tale decisione, la tutela dei diritti della persona costituzionalmente protetti non può considerarsi ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione al momento della sua emanazione ma, “deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l’ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana: deve nella specie ritenersi configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto di proprietà, posto che la lesione di tale diritto non può non considerarsi ingiusta” (Trib. Firenze 21.01.2011 n. 147).

Quindi, tale diritto “deve essere di fatto tutelato alla stregua di un diritto fondamentale e costituzionalmente garantito, le cui restrizioni devono soggiacere al giusto equilibrio tra interesse generale e interesse privato”.

Così a breve distanza di tempo, il Tribunale di Monza si è allineato: “I disagi connessi alla lesione del diritto di proprietà, specie qualora si ripercuotano sul diritto di abitazione, sono risarcibili a titolo di danno non patrimoniale, essendo, il diritto di proprietà, di fatto tutelato alla stregua di un diritto fondamentale”. (cfr. Tribunale Monza n. 2232 del 2011)

DANNO PLURIOFFENSIVO

Successivamente, la giurisprudenza, in relazione alla mancata possibilità di godere di una parte dell’appartamento in cui si vive a causa delle infiltrazioni, ha introdotto il concetto di “danno plurioffensivo”, per definire quel danno che oltre ad incidere sulla sfera patrimoniale, limitando il diritto di proprietà, arreca una sofferenza e una pena che dipendono dalla durata del disagio, dal contesto ambientale e da un insieme di fattori umani e personali, come il modo di vivere e la qualità della vita dei proprietari.

Per usare la terminologia giuridica: “il danno “plurioffensivo”, oltre che incidere negativamente sul diritto in base al quale il soggetto dispone del bene (reale, piano, reale limitato, personale di godimento), incide anche sul piano di un altro interesse della persona, ovvero quello di poter godere pienamente della propria abitazione, del proprio focolare domestico”. (Tribunale di Roma Sentenza nr 25, pubblicata in data 3 gennaio 2018).

Da ultimo il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in via equitativa ad un condomino costretto a vivere per oltre tre anni in un appartamento in condizioni di disagio. La richiesta di risarcimento è stata accolta perché questo tipo di danno va oltre la semplice lesione materiale, colpendo il diritto al godimento dell’abitazione in quanto “le infiltrazioni non solo compromettevano il diritto di proprietà, ma incidevano anche sulla qualità della vita del condomino, configurando un danno “plurioffensivo””. (Trib.  Napoli Nord; Sent. del 25 gennaio 2025).

CONCLUSIONE

Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il risarcimento del danno esistenziale, non riguarda ogni pregiudizio di natura meramente emotiva ed interiore ma deve essere oggettivamente accertabile un danno “giuridicamente rilevante” che alteri le abitudini e gli assetti relazionali.

Infatti, compito del giudice è quello di valutare caso per caso se quel determinato diritto che si assume essere stato leso dalle infiltrazioni, “secondo un’interpretazione estensiva dell’articolo 2 della Costituzione”: abbia rilevanza costituzionale; il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi; la lesione dell’interessesia grave, nel senso che l’offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale.